19 aprile 2018

Comunicazione tardiva. Salvo bonus ristrutturazioni

Autore: Paola Mauro
Il tardivo invio della comunicazione preventiva – obbligatoria fino al 2011 - dell’inizio dei lavori di recupero del patrimonio edilizio non determina la decadenza dalla detrazione fiscale connessa agli interventi di ristrutturazione eseguiti. Lo ha sostenuto la Commissione Tributaria Regionale delle Lombardia con la sentenza n. 1191/16/18, che ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate.

La CTR meneghina, al pari del primo giudice, ha ritenuto illegittima una cartella esattoriale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 relativa a detrazioni per intervento di ristrutturazione edilizia.

Precisamente la cartella in questione è riconnessa al controllo effettuato sulla dichiarazione Modello Unico 2012, presentata per l’anno 2011, in seguito al quale l'ufficio non riconosceva le spese di ristrutturazione edilizia, relative all'anno d'imposta 2008, in quanto le fatture erano risultate emesse e pagate prima della data di inizio lavori, indicata nella comunicazione inviata al Centro Operativo di Pescara che, pertanto, risultava inviata tardivamente, in violazione del D.M. Finanze 41/1998 (art. 1, comma 1, lett. a, nella formulazione precedente la riforma da parte del D.L. n. 70/2011, art. 7).

L’Ufficio procedente, in ragione del rilevato ritardo, non riconosceva gli oneri portati in detrazione per la ristrutturazione eseguita sugli immobili, notificando la cartella, con imposta, sanzioni e interessi.

Ebbene, la sentenza qui in esame, favorevole al contribuente, muove dalla considerazione che, se da un lato, la L. n. 449/1997 (art. 1 co. 3) autorizzava i decreti ministeriali a prevedere, nel disciplinare le modalità di attuazione delle detrazioni fiscali, "specifiche cause di decadenze dal diritto alla detrazione", dall'altro, il D.M. n. 41/1998 non ha in alcun modo previsto ipotesi di decadenza specifiche, soprattutto per quel che riguarda l'invio della comunicazione di inizio lavori. Si può allora ritenere che la comunicazione tardiva d’inizio dei lavori non integri un’ipotesi di decadenza dal beneficio ma, al più, un’ipotesi di mera imperfezione o incompletezza formale della pratica agevolativa, da sanzionare in via amministrativa con una sanzione ad hoc. Il comportamento tardivo non può determinare la più grave sanzione della decadenza, in quanto non espressamente e specificatamente prevista dalla legge, soprattutto qualora il contribuente documenti, come nel caso di specie, la certezza e l'inerenza con i lavori di ristrutturazione delle spese poste a suo carico.

I giudici della CTR meneghina, in un passaggio conclusivo del loro ragionamento decisionale, hanno osservato che «nel caso di specie è stato solo contestato la tardività dell'invio della comunicazione e non la mancanza di pertinenza dei lavori di ristrutturazione con le spese di cui il contribuente ha chiesto la detrazione. Il comportamento dell'odierno appellato che è consistito nell'invio tardivo della comunicazione, non ha in alcun modo eluso la finalità della legge in parola, ovvero: "il contenimento del fenomeno dell'elusione fiscale e contributiva" (art. 1, comma 3, L. n. 449 del 1997), in quanto, non ha in alcun modo impedito i controlli da parte dell'amministrazione finanziaria, che anzi hanno preso avvio proprio a seguito dell'invio della predetta comunicazione. Ebbene, il ritardo non ha impedito i controlli. In altri termini, il contribuente ha fornito tutti gli elementi e la documentazione utile per consentire al fisco il pieno controllo della ricorrenza delle condizioni stabilite dalla legge sopra citata per fruire del beneficio fiscale, per cui l'aspetto temporale è del tutto irrilevante. Nel caso de quo, non vi è stata elusione di alcun genere perché l'invio seppur tardivo, della suddetta comunicazione, non ha affatto ostacolato l'attività accertativa e di controllo. Per poter effettuare i controlli è sufficiente la documentazione concernente la pratica edilizia, le fatture e i pagamenti attraverso rimesse bancarie. In conclusione, quindi, la norma che impone l'invio della comunicazione va interpretata alla luce della sua ratio (consentire i controlli) e anche con riferimento all'attuale quadro normativo. Il D.L. n. 70 del 2011 ha infatti abrogato l'obbligo di invio della comunicazione preventiva e ha valorizzato i controlli successivi da parte dell'amministrazione finanziaria. Anche quest'ultimo elemento, quindi, è un criterio interpretativo per l'applicazione dell'obbligo in questione in un'ottica de jure contendo. Sono queste le ragioni per le quali la pronuncia di primo grado viene confermata in toto con rigetto dell'appello proposto dall'ufficio.»

L’Agenzia fiscale è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio.
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