19 giugno 2018

Criterio distintivo tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità

Se non si prova il ritorno commerciale la sponsorizzazione si considera spesa di rappresentanza

Autore: Giovambattista Palumbo
Costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio o l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese di pubblicità, integralmente deducibili, quelle sostenute per iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi. Nel caso in cui il contribuente non provi che all'attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di un ritorno commerciale, le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza.

Il caso - La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 14586 del 06/06/2018, ha chiarito quali sono i presupposti in presenza dei quali si può parlare di “spesa di rappresentanza.

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate notificava ad una società attiva nel settore medico avvisi di accertamento, con i quali accertava le maggiori imposte Iva ed Irap nonché il maggior imponibile ai fini Ires, oltre interessi e sanzioni.

Contro gli avvisi di accertamento la società proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che lo accoglieva parzialmente, riducendo il maggior reddito imponibile.

La società proponeva allora appello, rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale. E contro la sentenza di secondo grado, la stessa società proponeva infine ricorso per Cassazione.

Per quanto qui di interesse, la ricorrente eccepiva, in particolare, la violazione dell'art. 108, comma 2 del Tuir, in riferimento alla deducibilità dei costi di sponsorizzazione di congressi medici.

La decisione - Il ricorso, secondo la Suprema Corte, era infondato, quanto alla denuncia di violazione di legge.

I giudici di legittimità ricordano che, nel caso in esame, la Commissione Tributaria Regionale aveva condiviso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale, secondo cui le spese di sponsorizzazione di congressi medici e paramedici, organizzati da soggetti terzi e sostenuti dalla società, non erano interamente da considerare spese di rappresentanza, deducibili nel limite di un terzo, a norma dell'art.108, comma 2, del Dpr n. 917/86, ma dovevano considerarsi, in parte, spese di rappresentanza (per il 50%), in quanto finalizzate a migliorare l'immagine dell'azienda, e, per il resto, spese di pubblicità, interamente deducibili, in quanto finalizzate ad implementare le vendite.

In particolare, la Commissione Tributaria Regionale aveva infatti sottolineato come fossero da ritenersi estranee all'ambito delle spese pubblicitarie e rientrassero, invece, tra le spese di rappresentanza le cosiddette spese di ospitalità, costituite da rimborsi spese viaggio e spese di vitto e alloggio, sostenute in favore dei congressisti.

E la statuizione, secondo la Cassazione, era conforme a diritto, avendo la stessa Corte già affermato il principio che, in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 108, secondo comma (già art. 74, secondo comma), del Dpr n. 917/86, costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio o l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese di pubblicità o di propaganda quelle sostenute per iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta.

Conclude dunque la Suprema Corte che ne consegue che le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza, deducibili nei limiti della norma menzionata, ove il contribuente non provi che all'attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di un ritorno commerciale, laddove, nella specie, il giudice di merito aveva motivatamente escluso dal novero delle spese pubblicitarie quelle sostenute per l'ospitalità dei partecipanti ai congressi e, con motivazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, aveva ulteriormente ritenuto che il contribuente avesse dimostrato che le spese di sponsorizzazione (astrattamente appartenenti al novero delle spese di rappresentanza) potessero concretamente qualificarsi come spese di pubblicità nella misura del 50% dell'importo complessivo di esse.

Conclusioni – Il criterio distintivo tra spese di rappresentanza e di pubblicità va quindi ravvisato nella diversità degli obiettivi, laddove, come detto, costituiscono spese di rappresentanza i costi sostenuti per accrescere il prestigio e l'immagine della società e per potenziarne le possibilità di sviluppo, senza dar luogo ad un’aspettativa immediata di incremento delle vendite, mentre sono spese di pubblicità quelle aventi come scopo preminente quello di pubblicizzare prodotti, marchi e servizi dell'impresa, con una diretta finalità promozionale e di incremento delle vendite.
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