19 aprile 2018

Estratto di ruolo: obbligo di pronuncia sull’eccezione di prescrizione del credito

Autore: Giuseppe Avanzato
La Suprema Corte di Cassazione con le sentenze n. 29174 e n. 29179 del 6 dicembre 2017 ha ribadito l’ammissibilità, nel giudizio tributario, dell’impugnazione degli estratti di ruolo al fine di far valere l’intervenuta prescrizione delle cartelle di esattoriali negli stessi indicate, anche qualora si accerti nel corso del giudizio la correttezza del procedimento notificatorio posto in essere dall’Agente della Riscossione.

Accade spesso, infatti che il contribuente impugni la cartella di pagamento, della quale sia venuto a conoscenza solo mediante una richiesta di estratto di ruolo, deducendone l'invalidità della relativa notifica e la prescrizione del credito tributario richiesto. Tuttavia, in molte circostanze, in passato, le Corti di merito adite, accertata la correttezza del procedimento notificatorio posto in essere dall’Agente, omettevano di pronunciarsi in merito alla prescrizione del credito tributario dedotta dal ricorrente. E ciò in quanto, la scadenza del termine, pacificamente perentorio, per proporre opposizione alla cartella di pagamento di cui all'art. 21, del D.lgs. n. 546 del 1992, determinava a parere dei decidenti, inevitabilmente la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione avverso l’atto ormai divenuto definitivo con la conseguente impossibilità di sollevare qualsiasi altro vizio afferente il medesimo.

Ebbene sulla scorta di tale principio non era inconsueto che i giudici tributari, accertata la correttezza del procedimento notificatorio posto in essere dall’Agente della Riscossione, ritenendo divenuta ormai definitiva la pretesa creditoria sottesa alla cartella esattoriale non opposta pro tempore, ritenevano non potesse più essere eccepita alcuna prescrizione del credito. In conseguenza di ciò i giudici del gravame in molte fattispecie avevano omesso di pronunciarsi sulla eccepita prescrizione del credito.

Tale orientamento, ad oggi, tuttavia appare superato, i giudici di legittimità hanno acclarato, ormai in maniera pacifica, che il decorso del termine decadenziale per proporre impugnazione di cui al citato art. 21 produce esclusivamente l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito tributario senza determinare altresì la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella di pagamento, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso principio vale anche per gli avvisi di addebito INPS, che, da gennaio 2011, hanno sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di competenza del predetto Istituto.

In conseguenza di quanto esposto i Giudici di merito, anche qualora nel corso del giudizio sia acclarata la corretta notifica della cartella di pagamento opposta, devono comunque sottoporre al vaglio l’eccezione di prescrizione, cioè verificare se dopo la regolare notifica della cartella sia comunque intervenuta la prescrizione del credito.
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