18 luglio 2018

Ex frontalieri ed Ex AIRE: il mese della regolarizzazione

Autore: Pasquale Pirone
Primo appuntamento al 31 luglio per gli ex frontalieri ed ex AIRE (Anagrafe Italiana dei residenti all’Estero), per aderire alla c.d. mini voluntary di cui all’art 5-septies del Decreto Legge n. 148/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 172/2017. In particolare, la citata disposizione legislativa prevede la possibile emersione delle attività depositate e delle somme detenute su conti correnti e libretti di risparmio all’estero, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’art. 4, comma 1, del Decreto Legge n. 167/1990, da parte di quei contribuenti rientrati in Italia dopo aver svolto in via continuativa all’estero, in quanto iscritti all’AIRE o frontalieri, attività di lavoro autonomo o dipendente.

Entro la citata data, infatti, coloro che vogliono regolarizzare la propria posizione, possono inviare, all’Agenzia delle Entrate, l’apposito modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° giugno 2018 (Prot. n. 110482/2018). La presentazione dovrà avvenire esclusivamente in modalità telematica (direttamente dal contribuente se abilitato Entratel/Fisconline) o tramite un intermediario abilitato di cui al DPR 22 luglio 1998, n. 322 (commercialista, consulente del lavoro, caf, ecc.). Al modello andrà allegata una relazione di accompagnamento idonea a rappresentare analiticamente: l’ammontare delle attività depositate e delle somme detenute oggetto di regolarizzazione e i dati rilevanti per la loro determinazione; la determinazione dei redditi prodotti all’estero, da cui le attività depositate o le somme detenute derivano; il corrispettivo della vendita dei beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa, nel caso in cui le attività depositate o le somme detenute da regolarizzare derivano dalla vendita di tali beni immobili; il valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 ovvero, nel caso in cui il suddetto valore a tale data sia pari a zero o negativo, al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente al 2016 con valore superiore a zero; l’individuazione degli eventuali maggiori imponibili, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e/o dell’IVAFE, in relazione ai quali sono state commesse violazioni dichiarative da regolarizzare con la procedura di emersione.

L’invio della relazione dovrà avvenire (anch’essa entro il 31/07) esclusivamente all’indirizzo PEC generato automaticamente nella ricevuta con cui l’Agenzia delle Entrate attesta l’avvenuta trasmissione della richiesta. Nel caso in cui il contribuente intenda rettificare o integrare una richiesta già presentata, può presentare un’istanza integrativa sempre entro il termine del 31 luglio 2018. Qualora la richiesta di accesso originaria sia stata presentata dopo il 26 luglio 2018, l’invio dell’istanza integrativa potrà avvenire nei successivi 5 giorni. Qualora poi l’istanza sia stata presentata dopo il 26 luglio 2018, l’inoltro della relazione può avvenire nei successivi 5 giorni (Circolare n. 12/E/2018).

Ambito oggettivo e soggettivo – Tramite la procedura è possibile, dunque, regolarizzare tutte le attività estere di natura finanziaria, detenute nello stato estero ove veniva prestata in via continuativa l’attività di lavoro dipendente o autonomo, per le quali sussistono gli obblighi dichiarativi ai fini del monitoraggio fiscale. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 12/E/2018 ha precisato che con le locuzioni “attività depositate” e “somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio”, il Legislatore ha inteso far riferimento a tutte le attività estere di natura finanziaria per le quali sussistono gli obblighi di monitoraggio fiscale e che, stante il riferimento puntuale della norma alla data del 6 dicembre 2017, l’accesso alla procedura è consentito solo se a tale data il contribuente abbia ancora in essere con l’intermediario il rapporto finanziario relativo alle attività e alle somme da regolarizzare, indipendentemente dal valore dell’attività e della giacenza a tale data. Non rientrano quindi nell’ambito della procedura le attività di cui ai rapporti chiusi prima di tale data né, inoltre, quelle attività detenute in uno Stato estero diverso da quello di origine del reddito di lavoro autonomo o dipendente. Nelle stessa Circolare è stato altresì evidenziato che rientrano nella procedura anche i redditi eventualmente ricavati dalle somme e dalle attività finanziarie detenute all’estero, che soddisfano i requisiti oggettivi previsti precisando che tali violazioni in materia di imposte sui redditi sono regolarizzabili solo per le stesse annualità in cui sono state commesse le violazioni di monitoraggio fiscale, che costituiscono il presupposto oggettivo necessario affinché le attività detenute all’estero possano essere sanate tramite la procedura in commento; in mancanza di una indicazione esplicita delle imposte regolarizzabili è da ritenersi che possono essere regolarizzate anche le violazioni dichiarative inerenti l’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero). È stata, invece, esclusa l’IVIE dall’ambito applicativo della regolarizzazione e ciò, in quanto “Nell’ambito oggettivo della procedura rientrano, infatti, le violazioni inerenti alle attività e alle somme derivanti dalla sola vendita di beni immobili posseduti nello Stato estero nel quale è stata prestata l’attività lavorativa in via continuativa, ma non anche le violazioni degli obblighi IVIE derivanti dal possesso degli stessi”.

La normativa, inoltre, prevede che non possono essere regolarizzate le attività e le somme che sono state oggetto di collaborazione volontaria di cui alla Legge n. 186/2014, e al Decreto Legge 30 n. 153/2015 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 187/2015). A tal proposito, nel già citato documento di prassi, è stato chiarito che possono aderirvi, in ogni caso, quei contribuenti per i quali la predetta voluntary non si è perfezionata per via di una causa di inammissibilità (come, ad esempio nei casi di carenza della documentazione prodotta a corredo dell’istanza o della tardiva presentazione della richiesta di accesso).

Riguardo l’ambito soggettivo, possono accedere alla procedura i contribuenti rientrati in Italia dopo essere stati fiscalmente residenti all’estero ed iscritti all’Aire o che abbiano prestato la propria attività lavorativa in via continuativa in una zona di frontiera, anche se in seguito di nuovo “frontalieri” o residenti all’estero, purché alla data del 6 dicembre 2017 abbiano ancora in essere con l’intermediario il rapporto finanziario relativo alle attività e alle somme da regolarizzare. Ai fini della sussistenza del presupposto soggettivo dello status di residenza, occorre far riferimento al criterio della “maggior parte del periodo di imposta”, corrispondente a 183 giorni (articolo 2, Tuir). Vi possono accedere anche gli eredi. A tal proposito è precisato che, nel caso in cui l’autore della violazione sia deceduto prima dell’avvio della procedura, l’erede può presentare l’istanza e versare gli importi dovuti regolarizzando, così, la propria posizione. Se, invece, il decesso avviene dopo la presentazione dell’istanza di accesso, l’erede ha la facoltà di concludere la procedura, pagando gli importi non ancora versati.

Non possono aderire alla regolarizzazione, comunque, quei contribuenti che abbiano ricevuto notifica di avvisi di accertamento o atti di contestazione, sempreché siano relativi alle attività e alle annualità oggetto di regolarizzazione. In tal senso l’Amministrazione finanziaria ha precisato che tra le cause di inammissibilità non rientrano, la notifica di “inviti”, “richieste” e “questionari” né gli inviti al contraddittorio oppure la consegna di un processo verbale di constatazione. Non vi rientrano nemmeno le comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr n. 600/1973 (ossia quelle derivanti dalla liquidazione delle imposte e dal controllo formale delle dichiarazioni).

Il modello ed il perfezionamento – Questi si compone del frontespizio e del quadro VD, a sua volta formato da tre sezioni. La prima riguarda gli anni oggetto di regolarizzazione. La seconda, invece, gli anni oggetto di regolarizzazione per effetto del raddoppio dei termini (qui vanno indicate le annualità, dal 2007 al 2011, che si intende regolarizzare, tenendo conto del raddoppio dei termini previsto dall’art. 12, commi 2-bis e 2- ter, del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78). Infine, la terza e ultima sezione riguarda la liquidazione degli importi dovuti. A tal proposito, infatti, si ricorda che la procedura si perfeziona con il versamento (integrale) di una somma pari al 3%, a titolo di imposte, sanzioni ed interessi, del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 (nel caso in cui alla predetta data il valore o la giacenza siano pari o inferiori a zero, si fa riferimento il 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente al 2016 con valore e giacenza superiori a zero). Il pagamento di quanto dovuto può avvenire in unica soluzione (entro il 30 settembre 2018) oppure in tre rate annuali di pari importo (con date ultime fissate al 30/09/2018, 31/10/2018 e 30/11/2018). Il tutto va fatto con Modello F24 ELIDE (codice tributo 8080). In caso di pagamento rateale, sulle date successive alla prima vanno applicati gli interessi al tasso annuo legale (oggi allo 0,3%) e nel compilare il modello di pagamento nel campo “Elementi indentificativi” occorre riportare il numero della rata in pagamento, seguito dal numero totale delle rate (es. 01/03, 02/03, oppure 03/03). In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo deve essere, invece, valorizzato con “01/01”.

Se l’istanza è presentata per conto del de cuius, il versamento deve essere eseguito dall’erede, il quale indicherà nella sezione “CONTRIBUENTE” oltre ai dati anagrafici della persona deceduta, anche il proprio codice fiscale nel campo “Coobbligato” e riporterà nell’apposito campo “Codice identificativo” anche il valore “07”.

Ad ogni modo, si consideri che, il perfezionamento della procedura non preclude l’esercizio dell’azione accertatrice dell’Amministrazione finanziaria e che qualora la regolarizzazione non fosse perfezionata, le violazioni oggetto di regolarizzazione non risulteranno sanate e gli uffici dell’Agenzia delle Entrate provvederanno, entro il 30 giugno 2020, alla notifica degli avvisi di accertamento e degli atti di contestazione per tutti i periodi di imposta inclusi nella procedura.
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