1 agosto 2018

I controlli sulla malattia: tutti i chi e i come nella guida INPS

Le visite mediche di controllo della malattia occorsa al lavoratore dipendente, possono essere disposte di spontanea iniziativa da parte dell’Istituto o su richiesta dei datori di lavoro per i propri dipendenti.

Il lavoratore è obbligato a rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo, anche nei giorni festivi, di sabato e domenica.

Lavoratori del settore privato - I lavoratori dipendenti del settore privato devono osservare le c.d. Fasce di reperibilità:
  • dalle 10.00 alle 12.00
  • dalle 17.00 alle 19.00

tutti i giorni della settimana. Nel caso in cui il medico certificatore abbia segnalato l’esonero dalla reperibilità, nei casi previsti dalla legge, può essere disposta comunque una visita di controllo previo appuntamento.

L’assenza dal domicilio indicato nel certificato durante le fasce orarie di reperibilità può essere giustificata in caso di:
  • necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli compresi nelle fasce orarie di reperibilità;
  • provati gravi motivi personali o familiari;
  • cause di forza maggiore.

Lavoratori del settore pubblico - I lavoratori dipendenti del settore privato devono osservare le c.d. Fasce di reperibilità:
  • dalle 9 alle 13.00
  • dalle 15.00 alle 18.00

tutti i giorni della settimana.

Modifica dell’indirizzo di reperibilità - In caso di lavoratore privato, è necessario avvertire preventivamente la Struttura territoriale di competenza e il tuo datore di lavoro. Nel caso in cui sia necessario trasferire il domicilio in Paese U.E., durante l’evento di malattia, l’INPS valuta l’opportunità di effettuare un controllo medico legale preventivo.

Nel caso di lavoratore pubblico è il datore di lavoro che provvede a sua volta ad informare tempestivamente l’Inps.

Rientro anticipato - In caso di rientro al lavoro prima della fine prognosi indicata sul certificato, devi chiedere al medico che ha redatto il certificato la RETTIFICA della prognosi, da inoltrare all’Inps attraverso il servizio di trasmissione telematica.

Nessun certificato può essere rettificato se è finito il periodo prognostico originariamente assegnato.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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