19 giugno 2018

Impiego di extracomunitari in nero: alle sanzioni si aggiunge il reato penale

Autore: Debhorah Di Rosa
Incisivo e determinante l’intervento della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 12936 del 2018, ha stabilito che, quando il prestatore di lavoro impiegato in maniera irregolare è uno straniero senza regolare permesso di soggiorno, il datore di lavoro commette un vero e proprio reato, che gli può essere contestato in aggiunta alla irrogazione delle sanzioni amministrative per lavoro nero.

La Suprema Corte ha infatti ricordato che prevedere sia una sanzione penale che amministrativa per chi assume in nero uno straniero irregolare non costituisce alcuna violazione del divieto di ne bis in idem, in quanto l'illecito penale e quello amministrativo sanzionavano due condotte diverse che ledevano beni giuridici differenti.

Il caso di specie - Il ricorso in Cassazione è stato proposto dal datore di lavoro che, in sede di merito, si era opposto, senza esito positivo, all'ordinanza-ingiunzione che gli intimava il pagamento di quasi 80mila euro per aver impiegato "in nero" lavoratori stranieri irregolari, non risultanti nelle scritture contabili o in altra documentazione obbligatoria.

In Cassazione, il ricorrente lamenta violazione del divieto di ne bis in idem ovvero il principio per cui il giudice non può esprimersi due volte sulla stessa azione qualora si sia già formata la cosa in giudicata: a detta della difesa, infatti, unico sarebbe stato il bene giuridico tutelato, vale a dire la tutela del lavoro e la repressione del lavoro sommerso e irregolare; quindi, il concorso apparente di norme sanzionatorie coesistenti riguardanti lo stesso fatto avrebbe dovuto essere regolato alla luce del principio di specialità di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 74/2000, in materia di rapporto tra procedimento amministrativo e procedimento penale, anziché in base alla norma di cui all'art. 36 bis del d.lgs. n. 286/98 applicata dalla Corte territoriale.

Sanzioni penali - Assumere con regolare contratto uno straniero non regolare non è possibile, né tantomeno è possibile farlo lavorare in nero.
Il datore di lavoro, in questo caso, viola l’articolo 22 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e il decreto legislativo 286/1998.

Chi viola le norme sull’immigrazione facendo lavorare per conto della propria impresa uno straniero irregolare viene punito con una reclusione che va dai 6 mesi ai 3 anni, oltre ad una multa di5.000 €.

Inoltre, le pene previste possono essere aumentate da 1/3 alla metà qualora:
  • i lavoratori irregolari occupati siano più di 3;
  • tra i lavoratori irregolari ci siano dei minori;
  • i lavoratori vengano sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento.

Sanzioni amministrative - Le sanzioni amministrative per il datore di lavoro che assume in nero una persona sono indicate nel Decreto Semplificazioni - d.lgs. 151/2015 - attuativo del Jobs Act.

Qui, con lo scopo di reprimere l’assunzione in nero sono state introdotte delle sanzioni piuttosto severe che variano a seconda dei giorni d’impiego.

Nel dettaglio, per ogni lavoratore irregolare entro i 30 giorni di impiego effettivo è prevista una sanzione che va dai 1.500 € ai 9.000 €.

L’importo sale da 3.000 € a 18.000 € per ogni lavoratore irregolare con impiego effettivo tra i 31 e i 60 giorni; infine, si va da un minimo di 6.000 € ad un massimo di 36.000 € per ogni lavoratore irregolare con impiego effettivo superiore ai 30 giorni.

Inoltre se il lavoratore è allo stesso tempo uno straniero senza permesso di soggiorno i suddetti importi vengono aumentati del 20%.

Verifiche periodiche - Alla luce della manifesta gravità di queste fattispecie, appare opportuno che la regolarità del permesso di soggiorno sia verificata regolarmente da parte del datore di lavoro. Essa, infatti, può venire meno anche durante il periodo in cui il lavoratore extra Ue presta la propria attività presso il datore di lavoro nel caso in cui non sia presentata la richiesta di rinnovo oppure nel caso in cui il permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato dalle autorità.
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