18 giugno 2018

IMU e TASI: ultimo giorno per l'acconto poi via al ravvedimento

Autore: Pasquale Pirone
Ancora poche ore (c’è tempo fino alle ore 24 di oggi) per il versamento nei termini dell’acconto IMU e TASI 2018 per i possessori degli immobili. Chi non paga entro oggi incorrerà nelle sanzioni previste, con possibilità di ravvedersi (ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 472/1997). Ricordiamo che la scadenza prevista dall’ordinamento legislativo è il 16 giugno, ma si slitta ad oggi visto che la predetta data è caduta di sabato (il saldo slitta anch’esso di un giorno: si va al 17 dicembre, invece che al 16).

Il sistema sanzionatorio per l’omesso/insufficiente versamento dei due tributi, prevede l’applicazione: dell’1% per i primi 14 giorni di ritardo; il 15% dal 15° al 90° giorno di ritardo; il 30% dal 91° giorni di ritardo.

Sanzione quasi nulla nei primi 14 giorni – Chi dimentica la scadenza di oggi, o semplicemente non vuole versare in data odierna, potrà limitare i danni pagando nei primi 14 giorni, con applicazione della forma di ravvedimento più conveniente: il c.d. ravvedimento sprint.

Ravvedendosi entro i primi 14 giorni, infatti, la sanzione sarà pari ad allo 0,1% (1/10 dell’1%) per ciascun giorno di ritardo, con un massimo di 1,4% se si arriva a versare il 14° giorno (ossia il 2 luglio).

Non bisogna dimenticare che alla sanzione occorre aggiungere gli interessi al tasso annuo legale per ogni giorno di ritardo (attualmente il tasso è pari allo 0,3%).

Quindi, supponendo che con riferimento ad una seconda casa situata a Caserta (codice comune B963), il contribuente non versi entro oggi l’acconto l’IMU per euro 400 e che decide di ravvedersi il giorno 25 giugno, questi dovrà versare in questa data, oltre al tributo omesso:
  • sanzione = 400 x (0,1% x 7 giorni) = 400 x 0,7% = 2,80
  • interessi = [(400 x 0,3%) / 365] x 7 giorni = 0,02

Si consideri che sanzione ed interessi non hanno codice tributo a parte ma vanno sommati all’imposta omessa. Per la compilazione del modello F24, non bisogna dimenticare di barrare la casella “Ravvedimento” (si veda la figura in fondo).

Ci si ferma al ravvedimento lungo – Oltre al ravvedimento sprint, l’art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997, prevede altre forme di ravvedimento, ma non tutte applicabili ad IMU e TASI, poiché alcune di esse si applicano ai soli tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate (mentre si sa che i due citati tributi sono gestiti dai comuni). In particolare, ad IMU e TASI, si rendono applicabile le sole forme di ravvedimento fino a quelli “lungo” e, quindi, oltre allo sprint si può applicare: il ravvedimento breve, che prevede la sanzione dell’1,5% (1/10 del 15%) se la regolarizzazione avviene dal 15° giorno al 30° giorno; il ravvedimento intermedio, con sanzione dell’1,67% (1/9 del 15%) se la regolarizzazione avviene oltre il 30° giorno ma entro novanta giorni dalla data dell'omissione; e come detto, il ravvedimento lungo, con sanzione pari al 3,75% (1/8 del 30%) se il rimedio avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.

Considerando che per IMU e TASI è prevista dichiarazione, la quale va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, ne consegue che l’acconto 2018 sarà ravvedibile entro il 01/07/2019 (il 30/06 è domenica), mentre, il saldo, entro 1 anno dall’omesso versamento e, dunque, entro il 17 dicembre 2019.
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