20 aprile 2018

Lavoratori rimpatriati: opzione e rimborsi in arrivo?

Autore: Debhorah Di Rosa
Il Collegato fiscale alla Legge di bilancio 2018 (legge 4 dicembre 2017, n. 172), ha modificato nuovamente la disciplina delle agevolazioni fiscali previste in favore dei lavoratori, docenti e ricercatori, che rientrano nel nostro Paese. Le novità riguardano le modalità applicative e l’entità delle esenzioni fiscali per i lavoratori che hanno fatto rientro entro il 31 dicembre 2015 e che hanno optato entro il 30 aprile 2017 per il regime speciale per i lavoratori impatriati.

In particolare, viene previsto che l’opzione esercitata dal lavoratore produce effetti limitatamente al quadriennio 2017-2020. Per il periodo d’imposta 2016 restano comunque applicabili le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238.

La legge di Bilancio 2016 aveva introdotto una normativa transitoria di raccordo tra vecchio e nuovo regime, disponendo a favore dei soggetti che presentano i requisiti previsti per l’accesso al regime per il rientro dei cervelli trasferitisi in Italia entro il 31 dicembre 2015 la proroga dei vecchi benefici fiscali fino all’anno fiscale 2017 oppure, in alternativa, la possibilità di optare per i nuovi incentivi per i lavoratori impatriati.

Disciplina previgente - L’incentivo è stato introdotto dal c.d. Decreto internazionalizzazione (D.Lgs. n. 147/2015), in aggiunta al regime agevolativo già in vigore dal 2010. Successivamente la Legge di stabilità 2016 ha previsto il coordinamento delle due agevolazioni attualmente disponibili per il rientro dei lavoratori altamente qualificati residenti all'estero. In particolare il DDL Stabilità consente ai lavoratori rientrati in Italia dal 1° marzo al 6 ottobre 2015 la possibilità di scegliere tra gli incentivi previsti dalla legge n. 238/2010, i cui effetti sono prorogati fino al 31 dicembre 2017, e il nuovo meccanismo incentivante previsto dal decreto internazionalizzazione.

A tali soggetti, prima delle modifiche introdotte dal D.L. n. 148/2017, si applicava una tassazione sui redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia, su una base imponibile del 70% per il 2016 e del 50% per il quadriennio 2017-2020, in luogo della tassazione calcolata su una base imponibile del 20% o 30% per i periodi di imposta 2016 e 2017 prevista dall’art. 2, comma 1 della legge n. 238/2010.

Soggetti ammessi all’incentivo - Possono accedere all'incentivo i soggetti che:
  • nei cinque anni precedenti non siano stati residenti in Italia;
  • svolgano una attività lavorativa alle dipendenze di un'impresa con sede nel territorio italiano o con altre imprese che la controllano, direttamente o indirettamente, o che dalla prima sono controllate o, infine, sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
  • l’attività lavorativa sia svolta prevalentemente nel territorio italiano (il decreto indica un minimo di 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d’imposta);
  • svolgano funzioni direttive o rivestano una qualifica per la quale sia richiesta una alta specializzazione e il titolo di laurea;
  • si impegnino a rimanere in Italia per almeno due anni;

L’accesso al regime incentivante è esteso altresì ai cittadini dell’Unione Europea:
  • in possesso di titolo di laurea che hanno svolto un’attività di lavoro dipendente o autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più;
  • che hanno svolto continuativamente attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post-lauream.

Divieto di cumulo - La fruizione dei benefici disciplinati dal decreto in esame è incompatibile con la fruizione degli sgravi previsti dalla Legge n. 122/2010 per il rientro dei “cervelli in fuga” in Italia. Si tratta di una incentivazione riservata ai soggetti residenti all'estero da almeno 2 anni, in possesso di un titolo universitario o equiparato conseguito in Italia, che siano assunti presso centri di ricerca pubblici e privati con mansione di ricercatore o docente, e che rientrando in Italia, potevano assoggettare alle imposte sul reddito soltanto il 10% del reddito conseguito.

Decadenza - Il beneficio degli incentivi fiscali decade in caso di trasferimento della residenza o del proprio domicilio fuori dell'Italia prima del decorso di due anni dalla data della prima fruizione del beneficio. In questo caso dunque sarà operato il recupero anche dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.

Le agevolazioni fiscali sono riconosciute anche ai cittadini dell’UE che:
  • in possesso di un titolo di laurea che hanno svolto continuativamente una attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più;
  • hanno svolto continuativamente una attività di studio conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più.

Novità del Collegato fiscale - Il Collegato fiscale prevede il calcolo delle imposte su una base imponibile del 70% per il 2016 e del 50% per il quadriennio 2017- 2020.

La novità quindi consente di fruire anche per il 2016 dei vantaggi previsti dalla legge n. 238/2010, ovvero la possibilità di applicare la tassazione sulla base imponibile pari al 20% in luogo di quella del 70% prevista dal D. Lgs. n. 147/2015.

Tali soggetti, avendo versato per il 2016 un’imposta più elevata, potranno presentare istanza di restituzione delle somme seguendo le regole che saranno previste da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
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