3 agosto 2018

Prepensionamento per poligrafici dipendenti di aziende cessate: definito iter delle istanze

Autore: Debhorah Di Rosa
Con la circolare n. 89 dell’1 agosto 2018, l’INPS, insieme al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fornisce le istruzioni applicative per il prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, per le quali è stata accertata la causale di crisi aziendale dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. A norma di Legge di Bilancio 2018 è consentito l’accesso al prepensionamento ai dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici (prepensionamento poligrafici) che hanno cessato l’attività, anche in costanza di fallimento, per le quali sia stata accertata la crisi aziendale e per le quali i dipendenti siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria in forza di accordi sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015, ancorché, dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale, siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa.

I trattamenti pensionistici sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022.

Requisiti dei lavoratori - Ai fini dell’accesso al beneficio, i lavoratori devono essere stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 maggio 2015, ancorché dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa, ovvero abbiano ripreso attività lavorativa dipendente a tempo determinato.

Il beneficio in esame non spetta ai lavoratori che abbiano ripreso l’attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato.

Occorre, inoltre, che i lavoratori abbiano maturato, entro il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale, un’anzianità contributiva pari a 32 anni e 3 mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015 ovvero un’anzianità contributiva pari a 32 anni e 7 mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 maggio 2017, aumentata di un periodo non superiore a tre anni fino ad un massimo di 35 anni.

Monitoraggio delle domande di prepensionamento - Le domande di prepensionamento possono essere accolte nel limite di spesa di tre milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022.

L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di prepensionamento secondo l’ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente.

Decorrenza del trattamento pensionistico anticipato - Il trattamento pensionistico anticipato decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ovvero a quello di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, se successivo a quello di presentazione della domanda, comunque non prima del 1° febbraio 2018.

Le indennità di mobilità eventualmente erogate nel periodo successivo alla decorrenza del trattamento pensionistico devono essere recuperate.
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