26 maggio 2018

Prestazioni occasionali: operativa la procedura per il rimborso dei buoni non utilizzati

Autore: Debhorah Di Rosa
Con il messaggio n. 2121 del 25 maggio 2018, l’INPS rende noto l’avvenuto rilascio, sulla Piattaforma INPS delle prestazioni occasionali, della apposita funzionalità per consentire il rimborso agli utilizzatori delle somme versate e non utilizzate.
Non è ammesso il rimborso delle somme di cui si ha la titolarità nel portafoglio in seguito alla concessione di benefici o bonus (ad esempio, bonus baby sitting).

Gestione delle prestazioni occasionali - Il legislatore ha introdotto lo scorso anno due distinte modalità di utilizzo delle prestazioni occasionali:
  • il Libretto Famiglia, riservato agli utilizzatori privati;
  • il contratto di prestazione occasionale, destinato a imprese, enti, professionisti.

La stipula e la gestione del rapporto di lavoro occasionale può avvenire unicamente attraverso l’apposita piattaforma telematica fruibile attraverso l’accesso al sito internet dell’Istituto.

Utilizzatori e prestatori sono obbligati a registrarsi:
  • direttamente, attraverso la piattaforma telematica;
  • avvalendosi dei servizi di contact center INPS;.
  • avvalendosi di un intermediario abilitato;
  • tramite gli enti di patronato, esclusivamente per la registrazione del prestatore o la gestione di tutti gli adempimenti relativi all’utilizzo del Libretto Famiglia.

Ad ogni utilizzatore iscritto viene intestato il c.d. “Portafoglio elettronico”. L’acquisto dei buoni lavoro avviene attraverso il versamento dell’importo richiesto e della relativa contribuzione utilizzando il modello F24Elementi identificativi (ELIDE), che deve riportare:
  • i dati identificativi dell’utilizzatore;
  • la causale di pagamento LIFA per i libretti famiglia;
  • la causale di pagamento CLOC per i contratto di collaborazione occasionale.

La disponibilità delle somme versate si realizza entro 7 giorni dall’operazione di versamento.

Comunicazione di svolgimento dell’attività - Nel caso di ricorso al libretto famiglia, l’utilizzatore, al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, deve comunicare:
  • i dati identificativi del prestatore;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione;
  • la durata e l’indicazione giornaliera della prestazione svolta;
  • l’ambito di svolgimento della prestazione;
  • altre informazioni per la gestione del rapporto.

Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore riceve notifica, il sistema invia una mail o un SMS di avviso anche al prestatore.

In caso di ricorso a PrestO, l’utilizzatore, almeno sessanta minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:
  • i dati identificativi del prestatore;
  • la misura del compenso pattuita;
  • il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
  • la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
  • il settore di impiego del prestatore;
  • altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

Qualora la prestazione non dovesse essere resa, l’utilizzatore può, con le medesime modalità, trasmettere una revoca, entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione. La procedura invia al prestatore una mail o un SMS di conferma dell’avvenuta comunicazione preventiva.

Sempre attraverso la piattaforma, utilizzatore o prestatore, possono inserire la conferma dell’avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione. Trascorso tale termine la conferma e la revoca non sono più disponibili.

Procedura telematica di rimborso - I soggetti interessati a richiedere il rimborso possono, attraverso la Piattaforma delle prestazioni occasionali sul sito istituzionale presentare la domanda “Modalità di rimborso”, indicando, preventivamente oppure all’interno dell’istanza, l’Iban sul quale vorranno ottenere il rimborso delle somme in questione. In particolare, è necessario indicare:
  • l’Iban riferito ad un conto corrente, nel caso di un utilizzatore di Contratto di prestazioni occasionali;
  • l’Iban di una carta prepagata, di un libretto postale o di un conto corrente, in caso di utilizzatore di un Libretto famiglia.

Deve in ogni caso trattarsi di strumenti di pagamento intestati o cointestati all’utilizzatore che chiede il rimborso.

Procedura di rimborso - La Struttura territoriale competente per il rimborso viene individuata sulla base:
  • della residenza dell’utilizzatore nel caso del Libretto Famiglia;
  • e della sede legale della persona giuridica nel caso del Contratto di prestazione occasionale. Nel caso in cui la persona giuridica abbia sede legale all’estero oppure la persona fisica sia residente all’estero, sarà competente la Struttura territoriale individuata in base al domicilio indicato in Italia.

N.B. Nel caso in cui, dal controllo automatizzato effettuato dall’istituto, risulti che la somma chiesta a rimborso eccede l’importo disponibile il rimborso potrà avvenire solo nei limiti dell’importo effettivamente presente nel portafoglio dell’utilizzatore.

I dati inseriti nella domanda possono essere altresì modificati dall’operatore, su istanza dell’utilizzatore, nel caso in cui si renda necessario rettificare l’Iban, l’indirizzo e-mail o l’importo chiesto a rimborso, che però potrà soltanto essere ridotto: la correzione, infatti, non può essere effettuata digitando un importo superiore a quello originariamente richiesto dall’utilizzatore.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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