20 giugno 2018

Prima casa. Acquisto con dichiarazione di entrambi i coniugi

Autore: Paola Mauro
Ai fini delle agevolazioni “prima casa”, gli acquirenti coniugi, anche se in regime di comunione legale, sono entrambi tenuti a rendere in seno all’atto di acquisto le dichiarazioni prescritte dalla legge. Lo ha precisato la Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 14326/2018, accogliendo un ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

Il giudizio nasce dall’impugnazione di un avviso di liquidazione di maggiore imposta IVA in conseguenza della revoca del beneficio “prima casa”, sul presupposto che il coniuge del contribuente non aveva partecipato al rogito e quindi non aveva reso le dichiarazioni previste dall'articolo 1, Nota II bis, lett. b) e c), della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 19861.

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in riforma della sentenza di primo grado, ha disposto l’annullamento dell’atto impositivo. A parere del Giudice di appello, trattandosi d’immobile acquistato in regime di comunione legale, ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale, era sufficiente la destinazione dello stesso a residenza familiare.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, deducendo la violazione di legge, posto che, contrariamene a quanto ritenuto dalla CTR, le manifestazioni di volontà prescritte dalla norma agevolatrice vanno rese anche dal coniuge acquirente in regime di comunione legale.

La Suprema Corte ha già avuto modo di rilevare (sent. n. 1988/2015) che «a norma dell'art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, nota II bis lett. b) e c), per il godimento delle agevolazioni fiscali c.d. "prima casa" occorre che l'acquirente dichiari in seno all'atto di acquisto di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare, e di non averne in precedenza, fruito, neppure pro quota, in riferimento all'intero territorio nazionale: la circostanza che l'acquisto si attui per effetto del regime della comunione legale non costituisce, in assenza di specifiche disposizioni in tal senso, eccezione alla regola anzidetta» e che «nel caso d'acquisto di un fabbricato con richiesta delle agevolazioni prima casa, da parte di un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni, le dichiarazioni prescritte dalla legge debbano riguardare non solo il coniuge intervenuto nell'atto ma, anche, quello non intervenuto e debbano essere necessariamente rese da quest'ultimo».

Ebbene, nel caso di specie, la CTR non si è attenuta a tele principio, per cui i Massimi giudici accolgono il ricorso proposto dall’Agenzia fiscale e cassano la sentenza impugnata senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto.

Decidendo nel merito, gli Ermellini rigettano l’originario ricorso del contribuente e lo condannano al pagamento delle spese del giudizio di legittimità (euro 1.400,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito).

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1D.P.R. 26/04/1986, n. 131, Tariffa Parte 1^, art. 1, II-bis: «Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: […] b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare; c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo […]».
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