20 febbraio 2018

Requisiti Naspi. Rilevano maternità e congedo parentale

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Il 15.02.2018 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Inps un Messaggio della Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, il n. 710, avente per oggetto “Circolare n. 94 del 2015, punto 2.2 lett. b). Ricerca del requisito delle tredici settimane di contribuzione per l’accesso alla NASpI: chiarimenti in materia di contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e periodi di congedo parentale”.

In particolare l’intervento dell’Istituto previdenziale si è reso necessario essendo pervenute dalle Strutture territoriali richieste di chiarimenti in ordine alla utilità, ai fini della ricerca del requisito delle 13 settimane di contribuzione per l’accesso alla prestazione NASpI, dei contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria nonché dei periodi di congedo parentale.

Ai fini dei chiarimenti riportati nel Messaggio n. 710 del 15.02.2018, riveste assoluta importanza la Circolare n. 94 del 12.05.2015 emessa al fine di fornire le istruzioni operative in ambito di prestazione Naspi, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per poter accedere a tale ammortizzatore sociale.

Innanzitutto contestualizziamo l’argomento; come sopra detto siamo in ambito Naspi ovvero la nuova indennità (ammortizzatore sociale nell’ambito di interruzione del rapporto di lavoro) che a decorrere dal 01.05.2015 ha sostituito le indennità di disoccupazione Aspi e Mini Aspi introdotte e modificate dalla Legge Fornero in luogo dell’indennità di mobilità che è andata via via assorbita.

Riassumiamo, quindi, i requisiti minimi per poter accedere alla Naspi, ovvero:
  • perdita involontaria dell’occupazione;
  • stato di disoccupazione;
  • 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
  • 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

I requisiti devono permanere congiuntamente.

Tale prestazione è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altre prestazioni di disoccupazione.

Per ultimo, essendo la Naspi una prestazione sostitutiva del reddito di lavoro dipendente “perduto” rileverà ai fini fiscali esattamente come i redditi di lavoro dipendente non percepiti e pertanto sarà imponibile Irpef, dovrà essere Certificata in CU e dovrà essere dichiarata in dichiarazione dei redditi.

Fatte queste necessarie premesse per comprendere appieno l’ambito di applicazione della prestazione ed in considerazione del fatto che tra i requisiti sopra esposti abbiamo indicato “n. 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio dello stato di disoccupazione” è opportuno chiarire come questa contribuzione minimale debba essere determinata nel caso in cui nel periodo di osservazione (4 anni precedenti l’inizio dello stato di disoccupazione) siano intervenute situazioni particolari quali per esempio il periodo di maternità obbligatoria o di congedo parentale.

Il Messaggio n. 710 del 15.02.2018 rinvia come abbiamo detto alla Circolare Inps n. 94 del 12.05.2015 che in particolare al punto 2.2 – Requisiti precisa, con riferimento a tale requisito, quanto segue“… Ai fini del perfezionamento del requisito richiesto, si considerano utili:
  • i contributi previdenziali, comprensivi di quota D.S. e ASPI versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
  • i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
  • i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare…”.

Il Messaggio Inps n. 710 del 15.02.2018 precisa inoltre che ai fini del perfezionamento del requisito delle 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione – si considerano utili:
  1. I contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione contro la disoccupazione. I predetti contributi figurativi sono, pertanto, da considerarsi utili ai fini di cui sopra, sia nella ipotesi in cui il periodo di astensione obbligatoria inizi in costanza di rapporto di lavoro sia nella ipotesi in cui l’astensione obbligatoria inizi entro sessanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
  2. I periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro.

Alla luce di quanto sopra, non si dovrà procedere alla neutralizzazione né dei periodi coperti da contribuzione figurativa per maternità obbligatoria di cui al punto 1, né dei periodi di congedo parentale di cui al punto 2 in quanto gli stessi sono da considerare utili ai fini della ricerca del requisito contributivo delle 13 settimane per l’accesso alla prestazione NASpI.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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