17 luglio 2018

Rottamazione bis: difformità nel responso del Fisco

Attenzione rivolta alla prossima scadenza del 31 luglio

Autore: Andrea Amantea
I contribuenti che hanno aderito alla rottamazione-bis e hanno rilevato errori nella “comunicazione delle somme dovute” inviata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione possono ricorrere al servizio web “segnalazione di difformità”.

Le comunicazioni di responso - Entro il 30 giugno l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha inviato la c.d. “comunicazione delle somme dovute” ossia la lettera di responso con la quale informa i contribuenti circa l’accoglimento o l’eventuale rigetto dell’istanza di adesione alla rottamazione-bis (D.L. 148/2017 e ss.mm.ii) presentata entro lo scorso 15 maggio; la stessa lettera di responso evidenzia altresì possibili debiti che, per legge, non possono rientrare nella rottamazione nonché gli importi da pagare e la data entro cui effettuare il pagamento. La comunicazione è accompagnata dai bollettini di pagamento legati al tipo di rateazione scelta dal contribuente al momento della compilazione del modulo di richiesta (da una a un massimo di 5 rate nel caso di cartelle relative a carichi affidati in riscossione nell’anno 2017 oppure da una a un massimo di 3 rate nel caso di cartelle contenenti carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016), oltre al modulo per l’addebito in conto corrente.

Se il contribuente ha rilevato delle differenze tra i dati delle cartelle/avvisi riportati nella Comunicazione delle somme dovute inviata dall’Agenzia, e quelli che sono stati indicati nell’istanza di adesione è dunque possibile segnalare tali difformità attraverso apposito servizio web attivato dallo stesso agente della riscossione.

Segnalazione di difformità – Qualora, nella comunicazione ricevuta, il contribuente:
  • non riscontri la presenza di tutte le cartelle o di tutti gli avvisi che aveva indicato nella dichiarazione di adesione (per non perdere i benefici della Definizione agevolata paga comunque gli importi dovuti delle cartelle/avvisi contenuti nella comunicazione entro il termine di scadenza e segnala le sole cartelle/avvisi che ha riscontrato come mancanti);
  • riscontri la presenza di cartelle o di avvisi che non aveva indicato nella dichiarazione di adesione (per non perdere i benefici della Definizione agevolata paga comunque gli importi dovuti per le cartelle/avvisi che ha indicato nella dichiarazione di adesione entro il termine di scadenza e segnala le sole cartelle/avvisi che non avevi indicato);
  • riscontri una soluzione rateale differente rispetto a quella indicata nella dichiarazione di adesione (per non perdere i benefici della Definizione agevolata, segnala entro il termine di scadenza il piano di rateizzazione che aveva indicato),

può ricorrere al servizio “segnalazione di difformità”, segnalare dunque eventuali anomalie presenti nella lettera di responso e procedere al pagamento per i soli carichi che erano stati indicati nell’istanza di definizione agevolata. Si ricorda, inoltre, che qualora il contribuente volesse effettuare il pagamento soltanto di alcuni debiti (cartelle/avvisi) compresi nella "Comunicazione di responso" puoi utilizzare il servizio “ContiTu”: in questo modo sarà possibile richiedere e stampare i bollettini RAV relativi soltanto alle cartelle/avvisi indicati nell’istanza di adesione che si decide di pagare.

Attenzione rivolta alla scadenza del 31 luglio - Rimanendo sempre in tema di pagamenti, i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione-bis D.L. 148/2017 e ss.mm.ii devono ora rispettare senza minimi ritardi la prossima scadenza del 31 luglio che coincide:
  • con il pagamento dell’unica o della prima rata per i carichi 2017 (max 5 rate);
  • con il pagamento in unica soluzione della rate scadute alla data del 31 dicembre 2016 per i carichi 2000-2016 già oggetto di piani di dilazione.

Ad onor del vero, la scadenza del 31 luglio interesserà anche i contribuenti che hanno aderito alla 1° finestra di rottamazione, ossia quella disposta dal D.L. 193/2016 e ss.mm.ii che in seguito all’intervento dell’ultimo decreto fiscale hanno tempo fino a fine mese per il pagamento dell’eventuale 4° rata delle somme dovute in via agevolata.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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