22 marzo 2018

Spese di ristrutturazione: Obbligo di invio dei dati all’Enea

Finora la comunicazione riguardava solo riqualificazione energetica degli edifici

Autore: Andrea Amantea
Per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di ristrutturazione , i contribuenti che effettuano sugli immobili tali tipi di intervento , per i quali richiedono la relativa detrazione, sono tenuti a trasmettere all’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.

La conferma in tal senso si rileva dalla Guida sugli interventi di ristrutturazione aggiornata di recente dall’Agenzia delle Entrate che recepisce le ultime novità introdotte dalla Legge di bilancio 2018.

Normativa- La Legge di Bilancio 2018 prevede espressamente che le detrazioni collegate ad interventi di ristrutturazione edilizia vengono prorogate fino al 31 dicembre 2018 confermando la percentuale del 50% su un importo massimo di 96.000 euro.

La detrazione per le spese collegate ad interventi di ristrutturazione spetta in via generale per i seguenti tipi di intervento:
  1. manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
  2. manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
  3. restauro e risanamento conservativo;
  4. ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  5. finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne;
  6. realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune.

Ulteriori interventi agevolabili sono, ad esempio, quelli di bonifica dall’amianto o quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all’eliminazione delle barriere architettoniche, oppure interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. La detrazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, compresa l’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, tra i quali rientrano gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

Obbligo di invio dati all’Enea – Sempre la Legge di bilancio 2018, al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di ristrutturazione, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, dispone la trasmissione in via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) delle informazioni sugli interventi di ristrutturazione effettuati ai sensi dell’art. 16 del D.L. 63/2013 e ss.mm.ii.

L’ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati ai Ministeri competenti.

Tale previsione è da ricondurre nello specifico al comma 2 bis dell’art16 del D.L. 63/2013 introdotto dal n°4 let.b), comma 3 della Legge n°205/2017.

In sostanza per effetto dell’intervento della Legge di bilancio, le cui disposizioni sono confermate a livello previsionale dalla guida dell’Agenzia delle Entrate richiamata in premessa, l’obbligo di comunicazione dei dati dei lavori all’Enea riguarderà anche gli interventi di ristrutturazione edilizia così come riconfermati e prorogati dalla stessa Legge 205/2017, Legge di bilancio 2018.

In materia di riqualificazione energetica (art.14 D.L. 63/2013 e ss.mm.ii) si ricorda che entro 90 giorni dalla fine dei lavori, occorre trasmettere all’Enea:
  • copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A al “decreto edifici” - D.M. 19 febbraio 2007);
  • la scheda informativa (allegato E o F al “decreto edifici”), relativa agli interventi realizzati.

La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa).

Conclusioni - In merito ai lavori di ristrutturazione (art.16 D.L. 63/2013 e ss.mm.ii) però, al netto delle previsioni disposte dalla Legge di bilancio, nulla ancora è previsto a livello di disposizioni attuative relative alla trasmissione delle informazioni dei lavori effettuati all’Enea, per cui non rimane che attendere le indicazioni operative che metteranno in chiaro le modalità di espletamento del nuovo obbligo di comunicazione.
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