10 aprile 2017

Produttori agricoli mensili – Comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2016

SOGGETTI INTERESSATI
Produttori agricoli di cui all'art. 34, comma 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che effettuano la liquidazione mensile ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)

ADEMPIMENTO
Comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2016. Per le sole cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2016 per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora l'importo unitario dell'operazione sia pari o superiore ad EUR 3.600,00, al lordo dell'Iva. N.B. Questa comunicazione è stata soppressa dal D.L. n. 193 del 2016 a partire dalle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2017

COME SI EFFETTUA
Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013. La comunicazione può essere effettuata inviando i dati in forma analitica o in forma aggregata

Scade il termine per i produttori agricoli di cui all'art. 34, comma 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva per l’invio della Comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2016. Per le sole cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2016 per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora l'importo unitario dell'operazione sia pari o superiore ad EUR 3.600,00, al lordo dell'Iva. N.B. Questa comunicazione è stata soppressa dal D.L. n. 193 del 2016 a partire dalle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2017.
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