30 novembre 2017

ROTTAMAZIONE BIS – contribuenti che non hanno effettuato il pagamento del debito residuo dovuto entro le scadenze del 31 luglio 2017 e del 30 settembre 2017 - Pagamento delle prime tre rate

SOGGETTI INTERESSATI
Contribuenti che hanno presentato domanda per la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 prevista dall'art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (c.d. rottamazione delle cartelle di pagamento) ma non hanno effettuato il pagamento del debito residuo dovuto entro le scadenze del 31 luglio 2017 e del 30 settembre 2017

ADEMPIMENTO
Pagamento delle prime tre rate del debito residuo che è stato comunicato dall'Agente delle riscossione - ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225 - per perfezionare la "definizione agevolata" dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016

COME SI PRESENTA
Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato nella "dichiarazione di adesione"; b) mediante bollettini precompilati che l'agente delle riscossione ha allegato alla comunicazione ex art. 6, comma 3, del D.L. n. 193/2016; c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione
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