Soggetti che alla data del 31 ottobre 2016 rivestono la qualifica di "imprenditore individuale"
SOGGETTI INTERESSATI Soggetti che alla data del 31 ottobre 2016 rivestono la qualifica di "imprenditore individuale" e la conservano fino al 1° gennaio 2016, che possiedono beni immobili strumentali di cui all'art. 43, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 e che entro il 31 maggio 2017 hanno optato per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2017
ADEMPIMENTO Versamento del 60% dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap nella misura dell'8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto
COME SI VERSA Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche
CODICE TRIBUTO
1127 - Imposta sostitutiva per l'estromissione dei beni immobili strumentali dall'impresa individuale - articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208