CONTRIBUENTI – Ravvedimento breve - Omessi versamenti di imposte e ritenute
SOGGETTI INTERESSATI Contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi.
ADEMPIMENTO Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 18 Aprile 2017(ravvedimento) con possibilità di applicare la sanzione ridotta.
COME SI VERSA Versamento delle imposte e delle ritenute, maggiorate di interessi legali e della sanzione ridotta, con modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione, per i non titolari di partita Iva.
1998 - Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale all'Irpef - Autotassazione - art. 13 del D.lgs. N. 472 del 18/12/1997;
8904 – Sanzione pecuniaria Iva;
1991 - Interessi sul ravvedimento – Iva;
8918 - Ires – Sanzione pecuniaria;
1990 - Interessi sul ravvedimento – Ires;
8907 – Sanzione pecuniaria Irap;
1993 - Interessi sul ravvedimento – Irap;
8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta;
4061 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - art. 1, c. 491, l.n. 228/2012 – SANZIONE;
4062 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - art. 1, c. 491, l.n. 228/2012 – INTERESSI;
4063 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 – SANZIONE;
4064 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 – INTERESSI;
4065 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 – SANZIONE;
4066 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 – INTERESSI.
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 18 Aprile 2017, con pagamento della sanzione ridotta più gli interessi legali.