14 ottobre 2015

Artigiani e commercianti: neo iscritti alla cassa

Ultimata l’elaborazione dell’imposizione contributiva per artigiani e commercianti iscritti in corso all’anno d’imposta 2015, relativamente alla terza emissione 2015

Autore: Redazione Fiscal Focus
Tutto pronto per il versamento della terza rata (2015) a carico dei lavoratori appartenenti alla “Gestione degli artigiani e degli esercenti attività commerciali”. L’INPS, infatti, ha comunicato che è stata ultimata l’elaborazione dell’imposizione contributiva per tutti i soggetti iscritti alla gestione previdenziale degli artigiani e commercianti nel corso del corrente anno e non già interessati da imposizione contributiva. In particolare, sono stati predisposti i modelli "F24" necessari per il versamento della contribuzione dovuta. Tali modelli sono disponibili in versione precompilata nel “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” alla sezione “Posizione assicurativa - Dati del modello F24”, dove è possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento.
A darne notizia è l’INPS con il messaggio n. 6297/2015.

Aliquote contributive - Per quest’anno, le aliquote contributive ammontano: al 22,65% per gli artigiani e al 22,74% per i commercianti. Mentre il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, è pari a € 15.548. Di conseguenza, il contributo minimale dovuto, per l’anno 2015, risulta così suddiviso: € 3.529,06 per gli artigiani e € 3.543,05 per i commercianti.
Qualora l’interessato abbia un’età inferiore a 21, i contributi minimali risultano così stabiliti: € 3.062,62 per gli artigiani e € 3.076,61 per i commercianti.

La base di calcolo – Al riguardo, si rammenta che il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:
• è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);
• è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2015, ai redditi 2015, da denunciare al fisco nel 2016).

Pertanto, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2015, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Addio all’invio cartaceo – A decorrere dall’anno 2013, l’INPS non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta, in quanto le comunicazioni di cui trattasi saranno disponibili, sempre nel “Cassetto”, anche alla sezione “Comunicazione bidirezionale – Modelli F24”, con la riproduzione della stessa lettera che prima del 2013 veniva spedita a mezzo posta. È previsto, inoltre, l’invio di email di alert ai titolari di posizione assicurativa, ovvero loro intermediari delegati, per i quali si è in possesso di recapito email.

Prossimi appuntamenti – Si ricorda, infine, che gli artigiani e commercianti sono chiamati a versare:
entro il 16 novembre 2015, i contributi relativi al terzo trimestre 2015, in riferimento al minimale di reddito e alla seconda rata dei contributi afferenti il minimale di reddito per periodi pregressi;
entro il 30 novembre 2015, i contributi relativi al secondo acconto 2015 (50%), in riferimento alla quota di reddito eccedente il minimale e al saldo 2014 e anni precedenti.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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