14 ottobre 2015

Contratti di solidarietà: contributi light dal 2016

Dal 15 settembre u.s. è possibile inviare le istanze per ridurre i contributi del 35%, a decorrere dal 1° gennaio 2015

Autore: Redazione Fiscal Focus
Semaforo verde per la decontribuzione delle imprese che, a decorrere dal 15 settembre 2015, abbiano in corso o stipulino contratti di solidarietà. In quest’ultimo caso, la domanda va presentata entro 30gg dalla stipula del contratto di solidarietà o, per i contratti già in essere, entro e non oltre l’11 novembre 2015. Lo sgravio è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, e non è riconosciuta per periodi anteriori al 21 marzo 2014.

A darne notizia è il Ministero del Lavoro con la circolare n. 25/2015 precisando altresì che l’agevolazione decorre dal 1° gennaio 2016.

Contratti di solidarietà – La decontribuzione dei contratti di solidarietà, prevista dal D.L. n. 34/2014, convertito nella L. n. 78/2014, è disciplinato – per quest’anno – dal D.I. n. 17981 che ha stanziato risorse finanziarie per 15 milioni di euro.

Campo di applicazione – I destinatari della riduzione contributiva sono le imprese che – a decorrere dal 15 settembre 2015 (data di pubblicazione del D.I. n. 17981/2015) - abbiano in corso o stipulino successivamente contratti di solidarietà e che abbiano individuato strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell'accordo ovvero un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.
Come precisato in premessa, lo sgravio contributivo è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%. Al riguardo bisogna tener presente che la riduzione è riconosciuta per periodi non anteriori al 21 marzo 2014, e decorre dal 1° gennaio 2016. Inoltre, la concessione della decontribuzione non può superare il limite massimo di 24 mesi relativo all'unità produttiva aziendale interessata dal contratto di solidarietà.
La domanda – Per accedere alla riduzione contributiva, l’impresa dovrà utilizzare apposita domanda (disponibile sul sito del Ministero del Lavoro), nella quale dovrà essere indicato il codice pratica relativa all'istanza di integrazione salariale per contratto di solidarietà, presentata con la procedura denominata “CIGS on-line”, unitamente alla documentazione nella quale sono individuati gli strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività ovvero il piano di investimenti. L’istanza dovrà essere contestualmente inoltrata telematicamente all'INPS e alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) del luogo ove è situata la sede; ed eventualmente anche all'INPGI per i datori di lavoro iscritti a tale gestione previdenziale.

Occhio ai termini. L’agevolazione va richiesta entro e non oltre 30gg successivi dalla stipula del contratto di solidarietà o, per i contratti già in essere, entro e non oltre l’11 novembre 2015 (30gg giorni dalla data di pubblicazione della circolare in trattazione). Inoltre, le istanze a firma digitale verranno istruite conformemente all'ordine cronologico di presentazione risultante dall'invio effettuato esclusivamente tramite posta certificata.

Nelle ipotesi in cui dette istanze risultino tardive, incomplete e/o carenti della necessaria documentazione di supporto, si pone una questione di procedibilità delle medesime. A tal fine, il Ministero del Lavoro ha indicato, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti fattispecie in contrasto con le previsioni contenute nel D.I. n.17981/2015:
• inosservanza del termine previsto per la presentazione dell'istanza (art. 3, co. 3);
• riduzione oraria inferiore o pari al 20% (art. 2);
• mancata indicazione degli strumenti intesi a realizzare un miglioramento della produttività ovvero di un piano di investimenti preordinato a superare inefficienze gestionali o del processo operativo (art. 1);
• difetto della firma digitale, prescritta nella relativa modulistica.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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