27 agosto 2016

Dimissioni online anche in Serie A

Si restringono le fattispecie in cui non bisogna seguire le nuove dimissioni online:

Autore: DANIELE BONADDIO
Ci eravamo già occupati in un precedente articolo (http://www.fiscal-focus.it/quotidiano/lavoro/lavoro-previdenza/dimissioni-online-dal-sindacato-si-pagano,3,77892) circa l’obbligo o meno di seguire il nuovo meccanismo delle dimissioni e risoluzioni consensuali, introdotto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015, anche nel caso degli sportivi professionisti (non dilettanti). Il problema giustamente è sorto a seguito della vicenda che ha visto coinvolto l’ex allenatore della Lazio, Marco Bielsa, che ha rassegnato le dimissioni ancor prima di sedere in panchina. Ebbene, bisogna applicare il D.Lgs. 151 o no? Nell’articolo del 13 luglio 2016 (su riportato) ci eravamo sbilanciati in senso favorevole all’applicazione della nuova procedura telematica, in quanto il Legislatore ha inteso di ritenere valide le dimissioni o risoluzioni consensuali, e quindi ritenere risolto il rapporto di lavoro, solo in caso di compilazione dell’apposito modello telematico, con la conseguenza che le dimissioni dell’ex ct dei biancocelesti siano inefficaci.
Se prima era un’ipotesi, ora è ufficiale. Infatti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta a un Interpello del 24 agosto dell’AGI (Associazione degli avvocati giuslavoristi) ha confermato che anche per gli sportivi professionisti (non dilettanti) scatta la farraginosa procedura del D.Lgs. 151. Non basta dunque una semplice lettera in cui scrivere che il contraente intende recedere dal rapporto di lavoro, in quanto il Legislatore ha introdotto un meccanismo piuttosto rigido al fine di eliminare l’abuso delle c.d. “dimissioni in bianco”.
Nonostante lo sport professionistico segue regole speciali e ben specifiche, l’orientamento ministeriale si basa sul fatto che il Ministero del Lavoro – nella Circolare n. 12/2016 – non abbia “espressamente” inclusi anche questi ultimi tra i soggetti esonerati alla procedura di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015; che continua, dunque, a non essere applicata:
• ai rapporti di lavoro domestico;
• alle conciliazioni o procedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro presso le commissioni di certificazione (c.d. sedi protette);
• al recesso durante il periodo di prova di cui all’art. 2096 C.c.;
• alle dimissioni e risoluzione consensuale prestate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino (in questo caso, è operativa la convalida da effettuare presso la Direzione del Lavoro);
• ai lavoratori del settore marittimo (in quanto il contratto di arruolamento dei lavoratori marittimi è regolato da legge speciale del Codice della Navigazione);
• ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 1, co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001.
Si tratta di un chiarimento di non poco conto, in quanto il Ministero del Welfare conferma definitivamente che il suddetto elenco è considerato “completo” ed esauriente circa le fattispecie cui non si applica la procedura telematica.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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