10 febbraio 2016

Imposta sostitutiva TFR: saldo 2015

Il 16 febbraio 2015 scade il termine per il versamento del saldo sui rendimenti del TFR dei dipendenti

Autore: Daniele Bonaddio

Scadenza in vista per i sostituti d’imposta. Infatti, martedì 16 febbraio 2016 scade l’ultimo giorno utile per versare, senza sanzioni, l’imposta sostitutiva dell’IRPEF, pari al 17% (lo scorso anno era dell’11%), sulle rivalutazioni al 31 dicembre 2015 dei fondi per il TFR accantonati per i loro dipendenti. In sostanza, l’importo da pagare corrisponde a ciò che rimane scalando dall’importo complessivo l’acconto corrisposto lo scorso mese di dicembre, calcolato con uno dei due metodi disponibili, storico o previsionale. Nel primo caso, si applica la percentuale del 90% alle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, tenendo conto anche di quelle relative ai TFR erogati nel corso dello stesso anno; con il metodo previsionale, invece, l’acconto viene calcolato presuntivamente, nella misura pari al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l’acconto è dovuto.


La tassazione del TFR – La tassazione del TFR è suddivisa in due quote: “capitale”, calcolata applicando il divisore fisso 13,5 al totale delle retribuzioni annue e “finanziaria”, pari alla rivalutazione dell’ammontare del fondo maturato al 31 dicembre dell’anno precedente.


La quota capitale, in particolare, è soggetta a tassazione separata all’atto della erogazione del TFR, mentre, a decorrere dal 2001, la quota finanziaria è assoggettata a un’imposta sostitutiva che viene determinata annualmente e imputata a riduzione del fondo TFR.


La rivalutazione del TFR – Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 c.c. il quale, oltre a dare una definizione compiuta di retribuzione annua stabilisce che, il fondo TFR accantonato al 31 dicembre di ogni anno venga rivalutato sulla base di un coefficiente. Il moltiplicatore è composto da un tasso fisso dell’1,50% e da uno variabile, pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo (FOI) accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. La somma di queste due percentuali rappresenta il coefficiente di rivalutazione per il calcolo del TFR.


L’adempimento – Ai fini della liquidazione finale del TFR, i sostituti d’imposta sono chiamati a un doppio adempimento, ovvero:


  • entro il 16 dicembre dell’anno di competenza va pagato l’acconto, pari al 90% del dovuto;
  • mentre il saldo va effettuato entro il 16 febbraio dell’anno successivo.

Facciamo un esempio. Supponiamo che bisogna calcolare l’imposta sostituiva del TFR su un importo di 20.000 euro. Innanzitutto bisogna applicare l’imposta sostituiva all’importo del TFR rivalutato l’anno scorso (17%). Quindi avremo:


  • 20.000 * 17%= 3.400 euro.

Sull’importo così ottenuto si applica il 90% (come previsto dalla norma) per determinare l’acconto (già versato il 16 dicembre 2015). Quindi avremo:


  • 3.400 * 90%= 3.060 euro.

La differenza fra i due risultato sopra ottenuti rappresenta il saldo da versare il 16 febbraio 2016:


  • 3.400 – 3.060= 340 euro



Le modalità di pagamento – Infine, i sostituti d’imposta per versare il tributo devono avvalersi del modello F24. In particolare, chi è titolare di partita IVA utilizzerà esclusivamente il modello telematico, gli atri invece potranno anche recarsi con il modello cartaceo in banca, alla posta o presso gli agenti della riscossione. In entrambi i casi, comunque, sul modello va indicato il codice tributo “1713”.

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