29 settembre 2015

Jobs act. Collocamento obbligatorio al restyling

Dal 1° gennaio 2017 scatta automaticamente l’obbligo di assumere un lavoratore disabile per le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti

Autore: Redazione Fiscal Focus
I lavoratori disabili entrano di diritto nell’organico del personale delle aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti. L’assunzione obbligatoria, infatti, non è più subordinata al requisito della “nuova assunzione” come specificato all’art. 3, co. 2 della L. n. 68/1999 – il quale viene appunto abrogato – ma, dal 1° gennaio 2017, tale obbligo insorge in automatico. Inoltre, il rinnovato art. 5 della L. n. 68/1999 estende ai datori di lavoro pubblici la possibilità, già riconosciuta ai privati, di compensare automaticamente eccedenze con riduzioni di disabili presso unità produttive della stessa regione, senza cioè che sia necessario richiedere l’autorizzazione, fermo restando l’obbligo di comunicarlo con il prospetto informativo.

A prevederlo è lo schema di Decreto Legislativo sulla semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti a carico di cittadini e imprese, che punta a revisionare le procedure e gli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità.
Esonero contributivo – Al fine di dirimere pregressi contrasti interpretativi, viene completamente riscritta la possibilità di utilizzare l’esonero per gli addetti alle lavorazioni con tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille, subordinandolo solo alla presentazione di un’autocertificazione nonché al pagamento del contributo esonerativo (30,64 euro al giorno) da parte del datore di lavoro.
Procedura di assunzione - A subire profonde modifiche è anche la nuova procedura di assunzione che ampliano le possibilità del datore di lavoro di assolvere al proprio obbligo. Innanzitutto, viene permesso alle aziende di poter computare nella quota di riserva i lavoratori che, sebbene già disabili al momento dell’assunzione, non siano stati avviati per il tramite del collocamento obbligatorio, purché abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% o al 45% se disabile psichico. Altra semplificazione riguarda la possibilità di scegliere le persone da assumere, posto che l’assunzione avviene tramite richiesta nominativa o tramite convenzione, in quanto è stata eliminata la richiesta numerica.

Incentivi – Passando agli incentivi in caso di assunzione a tempo indeterminato dei disabili gravi, il Decreto Legislativo prevede un aumento della misura. In particolare, ai datori di lavoro è concesso, a domanda, un incentivo per un periodo di trentasei mesi:
• nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%;
• nella misura del 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%;
• nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.
Le richieste per accedere all’incentivo vanno presentate telematicamente all’INPS, che risponderà nei 5gg successivi.
Banca dati collocamento mirato – Infine, sempre in un’ottica di semplificazione ed efficienza, sarà istituita una banca dati per le politiche attive e passive ex articolo 8 del D.L. n. 76/2013 che raccoglie le informazioni dei datori di lavoro obbligati e ai lavoratori interessati.
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