26 luglio 2016

Liste di mobilità: a fine mese le domande per il recupero

A tre anni dalla mancata proroga della c.d. "piccola mobilità” aziende e intermediari possono regolarizzare entro il 31/7 alcune situazioni rimaste pendenti

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Entro il 31 luglio i datori di lavoro che hanno assunto, prorogato o trasformato il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2012 a lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ma che non hanno fatto domanda per accedere al beneficio, possono presentare domanda in via telematica alla sede INPS competente.

C'è tempo, invece, fino al 30 settembre per i datori di lavoro, già ammessi al beneficio per assunzioni, proroghe e trasformazioni di contratti di lavoro entro il 31 dicembre 2012 e che non hanno ancora fruito dell’incentivo, che devono effettuare la variazione delle denunce UniEmens relative al periodo di spettanza del beneficio e trasmetterle all’INPS.

L'agevolazione può arrivare fino a un massimo di 2.280 euro annui (190 euro mensili).

Piccola mobilità - In particolare, la questione riguarda i lavoratori licenziati dalle aziende – che occupano fino a 15 dipendenti – e di quei datori di lavoro che, nel riassumere il lavoratore licenziato, pensavano di poter fruire dell’incentivo per l’anno 2013. Per tali soggetti, però, non è stato riconosciuto – per l’anno 2013 – la possibilità d'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo.

Nel dettaglio, l’INPS (messaggio n. 150/2013) affermava che: non è possibile riconoscere le agevolazioni per le assunzioni, effettuate nel 2013, di lavoratori licenziati prima del 2013; non è possibile riconoscere le agevolazioni per le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti agevolati instaurati prima del 2013; in via cautelare deve ritenersi anticipata al 31.12.2012 la scadenza dei benefici connessi a rapporti agevolati, instaurati prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale.

Differente è il discorso per le assunzioni, le proroghe e le trasformazioni effettuate nel 2013. In tal caso, infatti, i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo potranno fruire del bonus di 190 euro previsto dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro 264/2013 del 19 aprile 2013, come modificato dal Decreto Direttoriale 390/2013 del 3 giugno 2013.

Primo stop – Ciò detto, per venire incontro a quelle aziende che hanno assunto i lavoratori licenziati per GMO, i quali si trovano ora senza agevolazioni a causa della mancata proroga degli incentivi in commento, il Governo aveva avviato il 31 luglio scorso una risoluzione parlamentare, al fine di reperire le fonti di finanziamento per far fronte alla mancata proroga delle disposizioni concernenti l’iscrizione nelle liste di mobilità. Ciò ha causato il blocco momentaneo delle iniziative di recupero degli addebiti contributivi, rinviando la spedizione delle note di rettifica alla terza decade di novembre 2014.

Secondo stop – Successivamente, con il messaggio n. 8889/2014 è arrivato il secondo stop da parte dell’INPS. Infatti, sono state sospese le iniziative volte al recupero dei benefici fruiti dai datori di lavoro relativamente ai lavoratori assunti dalle liste della cosiddetta "piccola mobilità", limitatamente alle assunzioni, proroghe e/o trasformazioni effettuate entro il 31/12/2012. Di conseguenza, è stata modificata la data di spedizione delle note di rettifica, recanti gli addebiti contributivi corrispondenti, fissandola per la seconda metà di gennaio 2015. Quindi, da tale data in poi dovevano essere riavviate le spedizioni delle note di rettifica, con i corrispondenti addebiti contributivi.

Legge di Stabilità 2015 – A mettere la parola fine ci ha pensato la Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2015), la quale all’art. 1, c. 114 ha stabilito che “ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1 del Decreto-Legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, si applicano gli sgravi contributivi di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite massimo di 35.550.000 euro”.

Di conseguenza, è stato disposto la sospensione dell’invio delle note di rettifica nel frattempo emesse, in conseguenza della mancata proroga delle disposizioni concernenti l’iscrizione nelle liste di mobilità. Infine, è stato specificato che non dovranno essere tenute in considerazione eventuali note di rettifica recanti addebiti allo stesso titolo che siano state eventualmente già oggetto di notifica nel mese corrente.

Indicazioni operative – In merito a tale vicenda, l’INPS ha precisato che i datori di lavoro già ammessi al beneficio in riferimento ad assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31.12.2012 e nei confronti dei quali risultano emesse note di rettifica al titolo di cui trattasi, non devono porre in essere alcun adempimento; infatti, le procedure, automaticamente, effettueranno il ricalcolo delle note di rettifica riconoscendo l’agevolazione spettante.

Mentre i datori di lavoro già ammessi che, pur avendo esposto il tipo contribuzione agevolato, non hanno applicato la contribuzione ridotta, dovranno procedere all’invio di un flusso regolarizzativo per il recupero dell’agevolazione spettante. Nel caso in cui fosse presente nota di rettifica ad altro titolo, la procedura riconoscerà automaticamente il beneficio spettante.

Anche i datori di lavoro già ammessi al beneficio in riferimento ad assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31.12.2012 che, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Istituto, non hanno esposto il codice tipo contribuzione agevolato dovranno effettuare la variazione delle denunce UniEmens relative al periodo di spettanza del beneficio al fine di generare modelli di regolarizzazione a credito azienda (UniEmens-vig) o azzerare eventuali note di rettifica emesse per errata contribuzione; tali variazioni dovranno essere trasmesse entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio.

Infine, i datori di lavoro che pur avendo assunto, prorogato o trasformato entro il 31.12.2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell’art.4, comma 1, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni, non hanno inoltrato l’istanza di accesso al beneficio, dovranno trasmettere la richiesta - completa della documentazione necessaria - alla sede INPS competente per territorio avvalendosi della funzionalità “Invio istanze on line” all’interno del Cassetto previdenziale aziende entro il 31 luglio 2016.
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