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A seguito della soppressione dell’Ipost, a decorrere dal 31 maggio 2010, e dell’INPDAP ed ENPALS, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con conseguente attribuzione delle relative funzioni all’INPS, l’Istituto previdenziale presieduto da Tito Boeri ha ritenuto necessario emanare una Circolare esplicativa (la n. 185/2015) al fine di fornire le linee guida in materia di trattamento pensionistico a favore dei superstiti (art. 22 della L. n. 903/1965). Sul punto, particolarmente interessante risultano i chiarimenti forniti in merito alla successione dei diritti a pensione da parte di figli superstiti studenti che non presentano lavoro retribuito. In via generale, la successione dei trattamenti pensionistici è ammessa laddove i figli superstiti alla data di morte del dante causa: hanno un’età compresa tra i 18 e i 21 anni e frequentano la scuola media o professionale; hanno un’età compresa tra 18 e 26 anni e risultano iscritti all’università o a scuole di livello universitario in un anno accademico compreso nella durata del corso di laurea.
Figli studenti universitari – Il requisito dello “status di studente” ai fini del riconoscimento/proroga del diritto a pensione ai superstiti per tutta la durata del corso, ma non oltre il 26° anno di età, si perfeziona mediante l’iscrizione a:
Da notare che solo se l’anno accademico di iscrizione, durante il quale si è verificato il decesso del lavoratore, è contenuto nel numero di anni previsto dal corso di studi si può considerare realizzata la condizione richiesta per la concessione della pensione. Ergo, la condizione si realizza anche qualora uno studente classificato “fuori corso” non supera gli esami propedeutici, purché non siano stati superati nel complesso i limiti di durata del corso legale; di converso, la condizione non è realizzata laddove l’iscrizione è classificata “in corso” ma vengono superati tali limiti.
Resta fermo che il diritto non può essere riconosciuto per un numero di anni superiore alla durata complessiva del corso di laurea o diploma.
Hanno diritto alla pensione ai superstiti anche gli studenti che, dopo aver ultimato o interrotto un corso di studi, ottengano l’iscrizione ad altra facoltà o ad altro corso di laurea. In tal caso se vengono riconosciuti utili, agli effetti del nuovo corso, uno o più anni relativi al precedente corso, la durata del nuovo corso si riduce del numero di anni accademici riconosciuti utili.
Casi particolari – Nel prosieguo della Circolare in commento, l’INPS elenca una serie di casi particolari correlati alla corresponsione del trattamento di pensione ai superstiti che sintetizziamo di seguito:
Figli studenti titolari di piccoli redditi – La regolare generale è che la percezione di redditi da parte dei figli studenti fa perdere il diritto alla pensione ai superstiti. Tuttavia, la Corte Costituzionale (sentenza n. 42 del 22-25 febbraio 1999 ha stabilito che “la percezione di un piccolo reddito per attività lavorativa, purvenendo a migliorare la situazione economica dell’orfano, non gli fa perdere la sua prevalentequalifica di studente; sicché la totale eliminazione o anche la semplice decurtazione della quotadi pensione di reversibilità si risolverebbe in una sostanziale lesione del diritto agli studi condeteriore trattamento dello studente, in contrasto con i principi di cui agli articoli 3, 4, 34, 35della Costituzione”.