23 novembre 2015

Pensione ai superstiti: fino a 26 anni per figli studenti

Anche i figli superstiti studenti considerati “fuori corso” che non superano gli esami propedeutici, e che non superano al contempo il corso legale di studi, possono chiedere la pensione ai superstiti

Autore: redazione fiscal focus

A seguito della soppressione dell’Ipost, a decorrere dal 31 maggio 2010, e dell’INPDAP ed ENPALS, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con conseguente attribuzione delle relative funzioni all’INPS, l’Istituto previdenziale presieduto da Tito Boeri ha ritenuto necessario emanare una Circolare esplicativa (la n. 185/2015) al fine di fornire le linee guida in materia di trattamento pensionistico a favore dei superstiti (art. 22 della L. n. 903/1965). Sul punto, particolarmente interessante risultano i chiarimenti forniti in merito alla successione dei diritti a pensione da parte di figli superstiti studenti che non presentano lavoro retribuito. In via generale, la successione dei trattamenti pensionistici è ammessa laddove i figli superstiti alla data di morte del dante causa: hanno un’età compresa tra i 18 e i 21 anni e frequentano la scuola media o professionale; hanno un’età compresa tra 18 e 26 anni e risultano iscritti all’università o a scuole di livello universitario in un anno accademico compreso nella durata del corso di laurea.


Ma vediamo nel dettaglio quando è verificato lo “status di studente”.


Figli studenti universitari – Il requisito dello “status di studente” ai fini del riconoscimento/proroga del diritto a pensione ai superstiti per tutta la durata del corso, ma non oltre il 26° anno di età, si perfeziona mediante l’iscrizione a:


  • università statali e non statali riconosciute;
  • altro tipo di scuola legalmente riconosciuta cui si accede mediante diploma rilasciato a seguito del completamento del secondo grado dell’istruzione superiore;
  • corsi di livello universitario;
  • scuole di specializzazione o di perfezionamento, corsi di perfezionamento, corsi di integrazione e di cultura annessi a facoltà universitarie, previsti dal Testo Unico sulla istruzione superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Da notare che solo se l’anno accademico di iscrizione, durante il quale si è verificato il decesso del lavoratore, è contenuto nel numero di anni previsto dal corso di studi si può considerare realizzata la condizione richiesta per la concessione della pensione. Ergo, la condizione si realizza anche qualora uno studente classificato “fuori corso” non supera gli esami propedeutici, purché non siano stati superati nel complesso i limiti di durata del corso legale; di converso, la condizione non è realizzata laddove l’iscrizione è classificata “in corso” ma vengono superati tali limiti.


Resta fermo che il diritto non può essere riconosciuto per un numero di anni superiore alla durata complessiva del corso di laurea o diploma.


Hanno diritto alla pensione ai superstiti anche gli studenti che, dopo aver ultimato o interrotto un corso di studi, ottengano l’iscrizione ad altra facoltà o ad altro corso di laurea. In tal caso se vengono riconosciuti utili, agli effetti del nuovo corso, uno o più anni relativi al precedente corso, la durata del nuovo corso si riduce del numero di anni accademici riconosciuti utili.




Casi particolari – Nel prosieguo della Circolare in commento, l’INPS elenca una serie di casi particolari correlati alla corresponsione del trattamento di pensione ai superstiti che sintetizziamo di seguito:


  • studente universitario a tempo parziale: considerato che l’iscrizione in qualità di studente a tempo parziale comporta il conseguimento della laurea oltre la durata normale del corso di studi, la pensione ai superstiti verrà sospesa al superamento di detto limite e ripristinata, qualora in un momento successivo, tornino a verificarsi i requisiti previsti dalla legge;
  • validità dei titoli di studio esteri:i detentori di titoli accademici stranieri possano chiederne l’equivalenza con i corrispondenti titoli italiani.Tale certificazione deve essere corredata di traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero effettuata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nello stato estero oppure da un traduttore ufficiale;
  • studenti laureati che accedono a tirocinio: il tirocinio formativo e di orientamento non consente il mantenimento dellostatus di studente, con conseguente impossibilità di riconoscimento o proroga del diritto alla quota di reversibilità;
  • figli studenti iscritti a corsi di formazione artistica e musicale:l’iscrizione ai corsi di formazione artistica e musicale (conservatori) è equiparata, a decorrere dall’anno accademico 2005/2006, all’iscrizione ai corsi universitari ed è, quindi, utile ai fini del riconoscimento del diritto/proroga della pensione ai superstiti;
  • diritto alla pensione ai superstiti. Iscrizione a Istituti Tecnici Superiori (ITS):l'iscrizione a I.T.S. deve essere equiparata all’iscrizione a corsi universitari ed è quindi da ritenersi utile ai fini del riconoscimento del diritto e/o proroga della pensione ai superstiti;
  • figli studenti universitari iscritti a singoli corsi: gli studenti iscritti a singoli corsi previsti dall’ordinamento degli studi di un ateneo sono da ritenersi studenti universitari per il tempo necessario al relativo espletamento (frequenza delle lezioni e svolgimento dell’esame conclusivo);
  • figli studenti iscritti a master:i master universitari (anche stranieri se equivalenti a quelli di pari grado in Italia) sono ricompresi tra i corsi di perfezionamento o di specializzazione la cui frequenza non fa venire meno il diritto alla pensione di reversibilità;
  • figli studenti vincitori di borsa di mobilità Erasmus presso una facoltà straniera:il vincitore di una borsa di mobilità Erasmus presso una università straniera conserva, per tutta la durata del beneficio, lo status di studente universitario, iscritto presso l’università di origine;
  • figli studenti che frequentano un corso di dottorato di ricerca: La frequenza di un corso di dottorato di ricercanon fa venire meno lo status di studente universitario.


Figli studenti titolari di piccoli redditi – La regolare generale è che la percezione di redditi da parte dei figli studenti fa perdere il diritto alla pensione ai superstiti. Tuttavia, la Corte Costituzionale (sentenza n. 42 del 22-25 febbraio 1999 ha stabilito che “la percezione di un piccolo reddito per attività lavorativa, purvenendo a migliorare la situazione economica dell’orfano, non gli fa perdere la sua prevalentequalifica di studente; sicché la totale eliminazione o anche la semplice decurtazione della quotadi pensione di reversibilità si risolverebbe in una sostanziale lesione del diritto agli studi condeteriore trattamento dello studente, in contrasto con i principi di cui agli articoli 3, 4, 34, 35della Costituzione”.


Il diritto al trattamento pensionistico ai superstiti si collega, infatti, all’impossibilità dell’orfano studente di procurarsi un reddito in conseguenza della dedizione agli studi: pertanto, la prestazione di un lavoro retribuito come motivo di esclusione della quota di pensione non può riguardare attività lavorative precarie, saltuarie e con reddito minimo, ma solo le normali prestazioni durature e con adeguata retribuzione.
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