26 luglio 2016

Premi di risultato: deposito anche senza dichiarazione di conformità

Autore: DANIELE BONADDIO
A partire dall’8 luglio 2016 è possibile depositare i contratti di secondo livello - siano essi aziendali o territoriali – al fine di fruire dell’imposta sostitutiva agevolata del 10% o dei benefit aziendali - rimandando ad un momento successivo la compilazione del modello di dichiarazione di conformità. Ciò fa sì che il modello da compilare – allegato al Decreto Ministeriale 25 marzo 2016 – non dovrà essere valorizzato nella sua completezza, ma andranno compilate esclusivamente le sezioni 1, 2 e 8. In ogni caso, considerato che si tratta di una fase sperimentale e comunque di avvio di tale funzionalità è comunque possibile depositare i contratti territoriali inoltrandoli a mezzo PEC alla Direzione del lavoro territorialmente competente.

In ogni caso, solo dopo aver compilato telematicamente il modello ed effettuato l’upload del contratto il modello sarà messo a disposizione automaticamente alla Direzione del lavoro territorialmente competente e il datore di lavoro potrà dichiarare la conformità del contratto alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 182-189, della Legge n. 208/2015 e al Decreto Interministeriale 25 marzo 2016.

A chiarirlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Nota protocollo n. 4274/2016, implementando nuove funzionalità telematiche in favore degli ispettori del lavoro.

Premi di risultato - Si ricorda brevemente che l’art. 1, co. 182-190 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali, anche in collegamento con la partecipazione dei dipendenti all’organizzazione del lavoro, nonché per lo sviluppo del welfare aziendale, che si sostanzia nell’attribuzione di opere, servizi nonché in alcuni casi somme sostitutive (c.d. “benefit”), connotati da particolari di rilevanza sociale.

Per ottenere tali agevolazioni è necessario che somme e valori siano erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81. È necessario, dunque, che i contratti siano stipulati da associazioni sindacali comparativamente (e non maggiormente come avveniva in passato) più rappresentative sul piano nazionale, o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU). L’accordo è sufficiente che sia sottoscritto anche da una sola associazione sindacale e non necessariamente da una pluralità di esse (la norma richiama “da” associazioni sindacali).

Il deposito - Senza addentrarci sul ruolo centrale che i contratti di prossimità hanno assunto con il nuovo meccanismo introdotto dalla Legge 208/2015, e tralasciando le modalità di compilazione del modello, preme ricordare in questa sede che l’operatività delle agevolazioni sono subordinati al deposito dei predetti contratti, presso la DTL, da effettuare entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei contratti collettivi aziendali o territoriali, insieme con la dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del Decreto Interministeriale (Lavoro-Economia) 25 marzo 2016.

Per dovizia di precisione si rammenta che il 15 luglio scorso è scaduto il termine entro il quale si doveva compilare e inviare il modello alla DTL, per chi aveva sottoscritto un contratto di prossimità prima del 15 maggio 2016. Sul punto, la Nota ministeriale precisa che in tali casi il datore di lavoro non sarà tenuto a depositare nuovamente il contratto territoriale applicato, ma dovrà indicare nel modulo della procedura telematica unicamente i riferimenti dell’avvenuto deposito (data e DTL presso la quale è avvenuto il deposito). Ai fini operativi, il datore di lavoro, all’atto della compilazione, del modulo, dovrà evidenziare nella sezione 2 la tipologia di contratto “Territoriale”.

Partecipazione agli utili d’impresa – Tra le somme e valori oggetto di agevolazione, e questa è una novità molto interessante di quest’anno, rientrano anche le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

A tal proposito, il Ministero del Lavoro nella Nota in commento ha sottolineato che l’attività di deposito del contratto ovvero, nel caso di cooperative, del verbale dell’assemblea dei soci che ha deliberato i “ristorni” per i soci lavoratori può essere effettuata in due modi:
  1. direttamente dal datore di lavoro, ovvero;
  2. da tutti gli altri soggetti che, ai sensi degli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, risultano abilitati a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente.

È chiaro che in quest’ultimo caso, tali soggetti devono ricevere apposita abilitazione da parte dei datori di lavoro che rappresentano, secondo le indicazioni inserite nell’apposita sezione del sito.

Ai fini meramente operativi e di comprensione del modulo, si evidenzia che:
  • la voce “contratto” va intesa quale “verbale di delibera”;
  • e nella sezione 6 andrà evidenziata la voce “ristorni”, riferita proprio a tale fattispecie.

Le altre forme di partecipazione agli utili vanno indicate nell’apposita sezione 8 del modulo che va sempre compilata, evidenziano NO o SI a seconda se il contratto contempla tale previsione, avendo cura, in caso affermativo, di indicare il numero di lavoratori e il valore annuo medio procapite.

Nuove funzionalità – Infine, il MLPS comunica che è stato anche implementato il repository centrale messo a disposizione, oltre che della Direzione Generale, anche di quella della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali e degli ispettori del lavoro, sviluppando nuove funzionalità.

Di conseguenza, sono state sviluppate nuove funzionalità che, a partire dal 1° giugno 2016, sono reperibili sul “cruscotto” messo a disposizione delle Direzioni del lavoro che consentono di:
  • accedere a tutti i contratti depositati, ricercandoli per codice fiscale dell’azienda;
  • accedere a tutti i contratti depositati, ricercandoli per direzione territoriale;
  • prendere visione dei modelli di monitoraggio compilati,

scegliendo anche un anno di riferimento.
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