27 settembre 2016

Depenalizzazione contrabbando. Le nuove procedure

Fiscal Approfondimento n. 35 - 2016

Con il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’art. 2, comma 2 della legge 28 aprile 2014, n. 67”, sono state depenalizzate una serie di violazioni previste dal
D.P.R. n. 43/1973 (prima perseguite come ipotesi di contrabbando).
Trattasi di settore amministrato dall’Agenzia delle Dogane e di Monopoli, ma che rientra tradizionalmente nella vigilanza istituzionale della Guardia di Finanza, essendo ricompreso nell’area delle entrate del bilancio nazionale e comunitario, settore, peraltro, rientrante nell’obiettivo strategico definito nella Circolare di programma pubblicata il 10 dicembre 2015 dal vertice del Corpo.
Con la Circolare n. 206448/2016 del 02/07/2016, il Comando Generale della Guardia di Finanza, prendendo atto delle modifiche normative conseguenti all’entrata in vigore del decreto in questione (in data 06/02/2016), e dei primi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Dogane, ha diramato le direttive di dettaglio ai Reparti operativi dipendenti al fine, tra l’altro, di adeguare le proprie procedure di contestazione delle violazioni in materia di contrabbando, punite in via edittale con la sola pena pecuniaria e, per tal motivo, depenalizzate ad opera del D.Lgs. n. 8/2016.
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