31 gennaio 2017

Iva. Cessazione attività

Fiscal Approfondimento n. 5 - 2017

Con la Risoluzione n. 7/E/2017 l’Agenzia delle Entrate ha soppresso il codice tributo della sanzione che era prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA, dal modificato comma 6 dell’art.5 del D.Lgs. N. 471/1997. Questa soppressione si è imposta poiché con il comma 45 dell’art. 7-quater del D.L. n. 193/2016 è stata abrogata la sanzione in parola. Se con il precedente comma 44 è stata riscritta, in parallelo con la detta abrogazione, la procedura per la chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive (di cui al comma 15-quinquies dell’art. 35 del D. P. R. n. 633/1972), con il D. L. citato non è stato abrogato l’obbligo della presentazione della dichiarazione per la chiusura della posizione IVA, di cui al comma 3 dell’art. 35 appena richiamato. Perché il contribuente dovrebbe ottemperare all’adempimento se è prevista la chiusura d’ufficio senza l’applicazione di alcuna sanzione?
E quale potrebbe essere la procedura da seguire qualora intenda ottemperare?
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