21 marzo 2017

Partite Iva inattive. Chiusura senza sanzioni

Fiscal Approfondimento n. 12 - 2017

Circa un anno or sono, l’Agenzia delle entrate era particolarmente impegnata a trasmettere comunicazioni ai contribuenti che risultavano (ancora) titolari di una partita Iva per attività di fatto non più attive da anni. Il documento recapitato veniva qualificato, appunto, come “comunicazione” e rendeva noto al contribuente che l’Agenzia avrebbe proceduto alla chiusura d’ufficio della partita Iva indicata nella medesima lettera, attribuendo un termine di 30 giorni per la regolarizzazione della violazione di omessa comunicazione della chiusura dell’attività, pagando una sanzione di €. 166,67, con l’avvertenza che, in mancanza di regolarizzazione, sarebbe stata iscritta a ruolo a titolo definitivo e affidata all’Agente della riscossione la sanzione piena di €. 500,00.
Tale procedura aveva destato alcune perplessità, in quanto il contribuente non era spesso in grado di verificare l’inadempimento segnalato dall’Agenzia, a volte risalente nel tempo (in taluni casi si trattava di decenni) e quindi era privo di strumenti probatori per contestare, se del caso, le conclusioni indicate nella comunicazione ricevuta. Tale procedura è stata più di recente abrogata e sostituita con una diversa modalità di chiusura delle partite Iva inattive, che non “pesa” sulle tasche del contribuente, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 193/2016, convertito dalla Legge n. 225/2016.
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