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Debiti iva e credito periodo successivo

Fiscal News n. 26 - 2018

In assenza dei requisiti per poter utilizzare le eccedenze di credito trimestrale, il ravvedimento dell’omesso versamento periodico può essere effettuato utilizzando in compensazione il credito IVA emergente dalla dichiarazione. Il mancato pagamento dell'IVA a debito risultante dalla liquidazione periodica, rappresenta una violazione che può essere oggetto di ravvedimento operoso entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di commissione della violazione, ai sensi della lettera b) dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997. E’ ammesso il versamento della sanzione del 3,75 per cento dell'importo non versato, pari ad un ottavo del 30 per cento previsto dall'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Trattandosi di compensazione orizzontale o esterna, la stessa andrà evidenziata nel Modello F24 e sarà subordinata al rispetto dei limiti di 5.000 euro annui (compensazione ante presentazione del modello) e di 700.000 euro annui (tetto massimo di compensazione annuale). Operano tuttavia regole differenti in funzione del momento in cui si concretizza la compensazione tra il debito emergente dalla liquidazione periodica ed il credito iva annuale maturato successivamente.
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