Le prestazioni rese da commercialisti, tributaristi e consulenti tributari in genere rientrano nella disciplina del contratto d’opera intellettuale, di cui agli artt. 2229 e ss del Codice civile e, come tali, si configurano come obbligazioni di mezzi: per tal motivo devono rispondere nei confronti del cliente solo del modo in cui svolgono l’incarico, ma non anche del risultato.
Atteso il grado qualificato di diligenza richiesta nello svolgimento dell’incarico, il professionista risponderà anche a mero titolo di colpa lieve (imprudenza, negligenza, imperizia, inosservanza di disposizioni normative).
Tuttavia, quando la prestazione comporta la soluzione di problemi di speciale difficoltà, il professionista risponderà solo in caso di dolo o colpa grave.
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Difetto di informazione non imputabile al commercialista (235 kB)
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Allegato a Fiscal News n. 131 del 18.04.2018 Tavola Sinottica (97 kB)
Difetto di informazione non imputabile al commercialista - Fiscal News n. 131 - 2018
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