La notifica per PEC è consentita dalla normativa secondaria e dai provvedimenti attuativi dell'art. 3-bis, della Legge 53/1994. E in ogni caso vale il principio di diritto per cui l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. È denunciabile in cassazione l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, consistente nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.
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Notifica PEC e motivazione apparente (121 kB)
Notifica PEC e motivazione apparente - Fiscal News n. 304 - 2017
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