28 aprile 2016

Cartelle per posta. Ultime dalla Cassazione

Giustizia e sentenze n. 33 - 2016

Quando il contribuente eccepisce che nel plico raccomandato non c’era la cartella di pagamento non spetta a Equitalia dimostrare l’esatto contenuto della busta, in quanto l’atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo in forza della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se lo stesso destinatario dia prova di essersi incolpevolmente trovato nell'impossibilità di prenderne cognizione. In altri termini, la prova dell’arrivo della raccomandata fa presumere l’invio e la conoscenza dell’atto, mentre l’onere di provare eventualmente che il plico non conteneva l’atto spetta al destinatario.
Inoltre, qualora il contribuente contesti il ricevimento del plico spedito con lettera raccomandata, il concessionario della riscossione non è tenuto a depositare in giudizio la copia dell’atto per dimostrare la notifica, poiché è sufficiente la produzione dell’avviso di ricevimento.
Infine, nel caso di momentanea assenza del contribuente, la notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale è valida qualora sia stata inviata la raccomandata informativa prevista dall’articolo 140 cod. proc. civ., mentre rimane irrilevante la riferibilità al destinatario della firma apposta sull’avviso di ricevimento.
È quanto emerge da tre recenti sentenze della Corte di Cassazione.
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