19 novembre 2015

CIGS. Ulteriori chiarimenti dal MLPS

Lavoro e Previdenza n. 208 - 2015

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 30 del 9 novembre 2015, ha fornito ulteriori precisazioni in merito al campo di applicazione della CIGS, così come previsto dal D.Lgs. n. 148/2015, alla causale d'intervento in caso di crisi aziendale, con particolare riferimento alla cessazione d’attività, e alle modalità di presentazione delle istanze di proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per ristrutturazione, riorganizzazione e contratti di solidarietà. Sul punto, è stato specificato che laddove un’impresa abbia chiesto la CIGS per riorganizzazione o ristrutturazione aziendale (di durata iniziale pari a 24 mesi) in data antecedente al 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del menzionato Decreto Legislativo) e voglia ora prorogare l’intervento salariale straordinario in favore dei propri dipendenti, deve presentare istanza entro il termine di 25gg dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. In tali casi, quindi, si applica la normativa previgente che concede, in luogo dei 7gg attualmente previsti, un arco temporale più ampio per le imprese. L’interpretazione ministeriale è supportata dal fatto che, secondo la vecchia normativa, l’articolazione temporale delle istanze e dei decreti di autorizzazione dei trattamenti non poteva essere relativa a periodi superiori a 12 mesi, sia pure nell’ambito di programmi o contratti di solidarietà di durata già prevista e concordata fino a 24 mesi. I medesimi principi si applicano anche alle istanze per il secondo anno di programmi di cessazioni biennali di attività eventualmente presentate dal 24 settembre 2015. Resta fermo che alle domande riferite al primo anno del programma di riorganizzazione e ristrutturazione o dei contratti di solidarietà, presentate dopo il 23 settembre 2015, si applica la nuova normativa, sebbene l’accordo sia stato sottoscritto e l’inizio delle sospensioni avvenga in data precedente al 24 settembre 2015.
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