1 febbraio 2016

Coassunzione agricola. Chiarimenti INPS

Lavoro e Previdenza n. 18 - 2016

L’INPS, con il Messaggio n. 7635 del 28 dicembre 2015, ha fornito nuove istruzioni operative in merito alle modalità di presentazione della denuncia trimestrale DMAG di lavoratori assunti congiuntamente in agricoltura (art. 9, co. 11 del D.L. n. 76/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 99/2013) nel periodo “ottobre-dicembre 2015” (IV trimestre 2015). Sul punto, è stato specificato che nel flusso DMAG il Referente Unico – che dal 1° ottobre 2015 ha sostituito l’azienda negli adempimenti previdenziali - dovrà riportare, per ogni lavoratore, il numero di giornate lavorate nei mesi oggetto di denuncia ripartendolo su ogni azienda co-assuntrice che abbia, nel periodo di riferimento, utilizzato lo stesso lavoratore. Pertanto, la denuncia DMAG dovrà riportare tanti codici CIDA quanti sono stati i co-datori di lavoro che hanno utilizzato il lavoratore assunto congiuntamente, compreso, eventualmente, anche il CIDA già in possesso dell’azienda che solo successivamente si sia accreditata come Referente Unico.
Riepilogando, il Referente Unico deve riportare i seguenti elementi:
• Codice CIDA dell’azienda co-datrice presso la quale, nel trimestre di riferimento, il lavoratore assunto congiuntamente ha prestato la propria attività lavorativa;
• C.F./P.I. dell’azienda co-datrice presso la quale, nel trimestre di riferimento, il lavoratore assunto congiuntamente ha prestato la propria attività lavorativa;
• Codice “UNILAVCong” del lavoratore assunto congiuntamente.
Al momento della trasmissione della denuncia DMAG, tali dati saranno oggetto di una verifica di congruità con le informazioni presenti negli archivi dell’Istituto sia con riferimento ai co-datori di lavoro che ai lavoratori assunti congiuntamente.
Ricorda. Il primo appuntamento per la presentazione della denuncia DMAG e di versamento dei contributi prelativi al periodo “ottobre-dicembre 2015”, è fissato al 31 gennaio 2016.
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