21 aprile 2016

Donne vittime di violenze di genere. Il congedo indennizzato

Lavoro e Previdenza n. 75 - 2016

L’INPS, con la Circolare n. 65 del 15 aprile 2016, ha fornito istruzioni in ordine al congedo di 3 mesi riconosciuto alle lavoratrici dipendenti che siano state vittime di violenza di genere e che siano state inserite in percorsi certificati presso servizi sociali, centri antiviolenza o case rifugio di cui all'art. 5-bis, del D.L. n. 93/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 119/2013. Il congedo indennizzato, che dà attuazione all’art. 24 del D.Lgs. n. 80/2015, è rivolto sia alle lavoratrici dipendenti del settore pubblico che privato, le quali risultino titolari di rapporto di lavoro in corso di svolgimento con obbligo di prestare l’attività lavorativa (il congedo in questione infatti è fruibile in coincidenza di giornate di prevista attività lavorativa).
Per le giornate di congedo la lavoratrice ha diritto a percepire una indennità giornaliera, pari al 100% dell’ultima retribuzione da calcolare prendendo a riferimento le sole voci fisse e continuative della retribuzione stessa.
La lavoratrice, dal proprio canto invece, è tenuta: preavvisare il datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell’inizio del congedo, salvi casi di oggettiva impossibilità; ad indicare al datore di lavoro l’inizio e la fine del periodo di congedo ed, infine, consegnare al datore di lavoro la certificazione relativa al percorso di protezione.
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  • Donne vittime di violenze di genere. Il congedo indennizzato (221 kB)
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