4 febbraio 2016

Esodati VII. Istruzioni operative

Lavoro e Previdenza n. 21-2016

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 36 del 31 dicembre 2015, ha fornito le prime istruzioni operative in relazione alla settima procedura di salvaguardia, prevista dall’art. 1, commi da 265 a 270 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), volta a favore di 26.300 soggetti (lavoratori in mobilità, prosecutori volontari, cessati dal lavoro, fruitori di congedo per assistenza a figli disabili), penalizzati dall'innalzamento dei requisiti di accesso alla pensione operato dalla riforma pensionistica di cui all’art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2014 (c.d. Manovra “Salva-Italia”). Questi ultimi, in particolare, dovranno produrre apposita istanza – messa a disposizione dal Ministero del Lavoro sul proprio sito – entro 60 giorni dalla entrata in vigore della menzionata Legge, che coincide con il 1° marzo 2016, alla DTL competente ovvero all’INPS (in base alla categoria di lavoratore in questione). La trasmissione delle istanze, come tra l’altro previsto per le precedenti salvaguardie, potrà avvenire direttamente dall’interessato o dai soggetti abilitati (es. patronati, consulenti del lavoro, dottori commercialisti):
  • all’indirizzo Pec delle competenti DTL (es. dtl.romaec.lavoro.gov.it);
  • all’indirizzo di posta elettronica dedicato;
  • ovvero tramite raccomandata A/R.
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