29 aprile 2016

Il contratto di part-time dopo il Jobs Act

Lavoro e Previdenza n. 80 - 2016

Il contratto di lavoro a tempo parziale, attualmente disciplinato dagli artt. 4-12 del D.Lgs. n. 81/2015, è una tipologia contrattuale basato sull’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato in base al quale viene convenuto tra le parti lo svolgimento dell’attività di lavoro per un orario ridotto rispetto a quanto stabilito dal Legislatore e/o dai CCNL (in genere 40h settimanali). Esso deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova, e deve contenere puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Dunque, sono stati eliminati le tre tipologie di rapporto di lavoro a tempo parziale (orizzontale, verticale e misto), che caratterizzavano tale istituto fino al 25 giugno 2015.
Una novità introdotta dal Jobs Act in merito al contratto a tempo parziale, concerne le c.d. “clausole elastiche”, ossia la possibilità per il datore di lavoro di poter modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa o variarne in aumento la durata. In pratica, nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non contenga una specifica disciplina del lavoro supplementare, il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. In tal caso, si ha diritto a una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
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Il contratto di part-time dopo il Jobs Act - Lavoro e Previdenza n. 80 - 2016
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