Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota protocollo n. 19570 del 16 novembre 2015, ha fornito utili chiarimenti in merito alla revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, con specifico riferimento al settore edile, da ultimo innovato dall’art. 22, co. 4 del D.Lgs. n. 151/2015. Sul punto, è stato specificato che gli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria, formazione e informazione rappresentano condizione necessaria per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ai fini della possibilità di avvalersi del personale che esercita sostanzialmente le proprie competenze in materia di salute e sicurezza. A tal fine, quindi, è necessario procedere alla relativa visita medica per quanto concerne la sorveglianza sanitaria e rispettare gli obblighi di formazione e informazione, come stabilito dall’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (rep. n. 221), punto 10.
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Revoca sospensione attività. Chiarimenti dal MLPS (179 kB)
Revoca sospensione attività. Chiarimenti dal MLPS - Lavoro e Previdenza n. 212 - 2015
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