11 settembre 2018

Archivio dei rapporti finanziari: parte l’analisi del rischio di evasione

A cura di Marco Brugnolo

Il “risultato finanziario” rappresenta tradizionalmente il fine ultimo dei fatti di evasione e frode fiscale perpetrati dal contribuente, al pari delle attività illecite cc.dd. a “movente economico”, tra cui vanno annoverati i delitti di riciclaggio e autoriciclaggio, reati finanziari, reati societari e fallimentari, etc.

Tale “risultato” viene definito normativamente come “profitto” dell’attività illecita (sia essa perseguita sotto il profilo amministrativo, penale, o in entrambi i comparti sanzionatori) e rileva, ad esempio in campo penale, in quanto oggetto di confisca, anche per equivalente e, già dalla fase delle indagini preliminari, quale oggetto del sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p.

I provvedimenti di contenimento del fenomeno - Il sistema normativo nazionale, consapevole di tale realtà, ha nel tempo introdotto misure finalizzate da un lato ad intercettare, interpretare e requisire tale ingiusto profitto, dall’altro tendenti a prevenire i fenomeni di reimpiego del medesimo profitto nei canali dell’economia legale.

Rientra nel secondo ordine di interventi normativi tutta la disciplina antiriciclaggio, oggi contenuta nel D.Lgs n. 231/2007, come da ultimo revisionato dal D.Lgs n. 90/20171, che prevede il coinvolgimento (nella prospettiva del principio di “collaborazione attiva”), di un’ampia platea di soggetti dell’area privata che, nell’ambito dello svolgimento della propria attività professionale, vengono a diretto contatto con le operazioni finanziarie/patrimoniali riferibili ai propri clienti o anche solo a conoscenza delle medesime operazioni; vi rientrano, tradizionalmente, gli istituti di credito ed enti finanziari in generale, nonché, da oramai più di un decennio, anche i professionisti dell’area giuridico economica (Avvocati, Notai, Dottori Commercialisti, Consulenti del lavoro, Revisori Legali e società di revisione, altri professionisti che svolgono in via professionale attività nel settore della contabilità e dei tributi).

Le indagini finanziarie tributarie - Quanto alla prima categoria di misure, di chiara matrice repressiva, il Legislatore è nel tempo intervenuto rendendo sempre più flebile e permeabile lo schermo che salvaguardia la riservatezza dei rapporti finanziari, in essere tra istituto di credito e cliente (quello noto come “segreto bancario”), attraverso due ordini di interventi:
  • l’implementazione delle banche dati in uso al Fisco, destinate a raccogliere le informazioni concernenti i medesimi rapporti finanziari, introducendo obblighi di comunicazione periodica dei dati finanziari via via più analitici e completi;
  • il potenziamento dell’indagine finanziaria, quale strumento accertativo (prevalentemente nei settori impositivi dell’Iva e delle imposte sui redditi) nei confronti del contribuente sottoposto a verifica o controllo, prevedendo una serie di presunzioni “pro fisco”, nelle movimentazioni concernenti i medesimi rapporti finanziari (trattasi di presunzioni relative).

Peraltro, il recepimento della IV Direttiva Comunitaria Antiriciclaggio ha rappresentato l’occasione per potenziare i canali di comunicazione tra il settore amministrativo dell’antiriciclaggio e il settore fiscale, per cui è possibile affermare che dati, informazioni e documenti acquisiti nel contesto di un’area possono transitare senza particolari limitazioni nell’altra ai fini di un efficace utilizzo in chiave ispettiva, accertativa e sanzionatoria2.

Un potenziamento dal “Decreto Salva Italia” - Da ultimo, l’ulteriore impulso dato dal Legislatore (con l’art. 11, co. 4 del D.L. n. 201/2011) all’implementazione della banca dati finanziaria de qua, consente oggi all’Amministrazione finanziaria di procedere, previa analisi critica delle informazioni ivi censite, alla selezione delle posizioni fiscali “a rischio evasione” da programmare per le ordinarie attività di controllo e accertamento.

A tal fine, con apposito Provvedimento pubblicato il 31 agosto scorso, l’Agenzia delle Entrate ha avviato una prima fase, sperimentale, per l’attuazione di tale ultima disposizione, che riguarderà le sole posizioni fiscali delle società di persone e delle società d capitali, con riferimento ai dati bancari relativi all’anno 2016.

Il Provvedimento AdE n. 197357/2018 - L’analisi del rischio di evasione, individuata tra le finalità della disposizione introdotta dal decreto Salva Italia, presentava connotati più espliciti nella versione in vigore fino al 31/12/2014; secondo il testo originario, infatti, i dati comunicati dagli intermediari finanziari (nella forma integrata dal precedente comma 2) dovevano essere utilizzati dall'Agenzia delle entrate per l’elaborazione con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione.

L’attuale formulazione appare assai più generica, disponendo il comma 4 dell’art. 11 del D.L. n. 201/2011, al primo periodo: “Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e del comma 2 del presente articolo sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione”.

Con Provvedimento 197357/2018 datato 31/08/2018, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le disposizioni di attuazione del richiamato comma 4 dell’art. 11, diramando una procedura sperimentale per l’analisi del rischio di evasione per le società, con l’utilizzo delle informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari.

In particolare, la fase sperimentale viene avviata in relazione alla posizione fiscale di società di persone e società di capitali, mediante utilizzo integrato delle informazioni comunicate dagli operatori all’Archivio dei rapporti finanziari e degli altri elementi presenti in Anagrafe tributaria.

La selezione dei soggetti - Secondo quanto si evince dal Provvedimento in commento, in questa prima fase la procedura estrapolerà le società per le quali, pur risultando sui conti correnti movimenti in accredito secondo le informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari, per l’anno di imposta 2016 è stata:
  • omessa la presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette ed ai fini IVA;
  • presentata la dichiarazione ai fini delle imposte dirette o ai fini IVA priva di dati contabili significativi.

Gli elenchi formati in base alle citate regole, saranno diramati dalla Divisione Contribuenti alle competenti Direzioni regionali e provinciali, tramite un apposito applicativo informatico (che richiede una specifica abilitazione per la relativa consultazione).

Per ogni posizione segnalata, la Divisione comunicherà le seguenti informazioni di dettaglio:
  • la numerosità dei conti correnti;
  • il totale aggregato dei saldi e dei movimenti dei rapporti finanziari;
  • gli ulteriori elementi significativi presenti in Anagrafe tributaria.

Le articolazioni territoriali destinatarie degli elenchi di propria competenza dovranno valutare ogni singola posizione segnalata, ai fini delle consuete attività di programmazione dei controlli, dandone specifico riscontro (feedback) alla medesima Divisione Contribuenti.


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1Di recepimento della IV Direttiva Comunitaria Antiriciclaggio.
2Si vedano, ad esempio, gli artt. 9, co. 9 e 21, co. 2 e 4, 34, co. 1 del D.Lgs n. 231/2007, per il transito dei dati emersi nel contesto delle ispezioni e controlli antiriciclaggio nel contiguo ambito tributario.
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