29 ottobre 2018

Blocco F24: le preoccupanti ricadute sui deflattivi del contenzioso

A cura di Giuseppe Avanzato

Come ampiamente ribadito in diverse sedi, la Legge di Bilancio 2018 ha previsto la sospensione, per un massimo di 30 giorni, dell’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni ritenute “a rischio” allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d’imposta. Nello specifico il nuovo comma 49-ter inserito all’art. 37 del D. L. n. 223/2006 dispone che «L'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. In tal caso la struttura di gestione dei versamenti unificati di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

In ottemperanza al disposto normativo sopra riportato, lo scorso 28 agosto 2018, è stato pubblicato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot. 195385/2018, mediante il quale sono stati individuati i criteri di rischio per selezionare, in via automatizzata, i modelli F24 da sottoporre alla verifica delle strutture territorialmente competenti dell’Agenzia delle Entrate ed è stata altresì definita la procedura per sospenderne l’esecuzione, ai fini del controllo dell'utilizzo del credito.

Ebbene, dalla lettura dei criteri selettivi individuati con il predetto provvedimento direttoriale, emerge ampia discrezionalità da parte dell’Ufficio nella selezione delle deleghe di versamento da sottoporre a sospensione ai fini del preventivo controllo circa la validità e la correttezza della compensazione operata. Tale circostanza, a ben vedere, deve essere valutata con particolare attenzione dai contribuenti che decideranno di definire le potenziali controversie con il Fisco per mezzo degli istituti deflattivi messi a disposizione dal legislatore quali l’accertamento con adesione ex D. Lgs. n. 218/97 e il reclamo/mediazione ex art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/92.

In tal caso, infatti, ai fini del perfezionamento dell’accordo raggiunto con l’ufficio, il contribuente dovrà versare le somme dovute, anche mediante compensazione, tramite modello di versamento F24 o F23 (a seconda del tipo di imposta), entro il termine perentorio di venti giorni dalla redazione dell’atto di adesione/mediazione. In particolare, le norme vigenti in materia prevedono che il contribuente possa effettuare il pagamento:
  • in unica soluzione, entro i 20 giorni successivi alla redazione dell’atto;
  • in forma rateale, in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo (16 rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro), delle quali la prima da versare entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell’atto.

Sul punto l’articolo 15-bis del D. Lgs. n. 218/97 dispone, infatti, che il pagamento di quanto dovuto a seguito di accertamento con adesione debba essere effettuato attraverso versamento unitario con possibilità di compensazione dei crediti ex art. 17 D. Lgs 241/97, mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata.

Anche in tema di reclamo e mediazione tributaria, valgono le medesime considerazioni effettuate con riferimento all’adesione. L’art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/92, disciplinante l’istituto del reclamo/mediazione, al comma 6, fa rimando a quanto disposto dall’art. 8 del D. Lgs. n. 218/97 circa il versamento delle somme e ai fini del perfezionamento del deflattivo ribadisce il termine di venti giorni.

Ora, dalla lettura congiunta della disciplina appena richiamata e delle disposizioni introdotte attraverso il nuovo comma 49-ter dell’art. 37, del D.L. n. 223/2006, emergono non poche criticità.
Sebbene, infatti, in alcuni casi, il blocco del modello di versamento F24 non comporti particolari disagi, in quanto la mancata esecuzione del versamento dovuto entro una certa data sia rimediabile ricorrendo al ravvedimento operoso, stessa soluzione non può trovare applicazione in caso di definizione di un accertamento con adesione o di mediazione tributaria, in quanto, in tali circostanze, il rischio è di vanificare l’accordo con il fisco e di vedersi poi richiedere dallo stesso le somme portate nell’avviso di accertamento nella loro interezza.

In una siffatta situazione, alla luce di quanto detto, è possibile affermare che la nuova disposizione, in piena vigenza dal prossimo 29 ottobre, sarà di certo foriera di potenziali pregiudizi in capo ai contribuenti laddove si stia operando il versamento, con compensazione, della prima rata o dell’intero.

Infatti, la perentorietà del termine di 20 giorni ai fini del perfezionamento dell’accordo (in adesione ovvero con reclamo) rende rischioso per il contribuente l’utilizzo di eventuali crediti in compensazione a causa della possibilità che l’eventuale blocco del pagamento pregiudichi definitivamente il perfezionamento dell’accordo.

Per quanto detto appare chiaro che, in caso di incertezze circa la possibilità di blocco dell’F24 da parte dell’amministrazione finanziaria sarà consigliabile versare la prima rata non utilizzando crediti in compensazione, riservandosi di utilizzare quest’ultimi solo per il pagamento delle rate successive alla prima, ad accordo ormai perfezionato.
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