1 marzo 2019

Comunicazione Li.Pe.: le “finte” semplificazioni in arrivo

Autore: Nicola Forte
Si riapre la partita delle semplificazioni fiscali e riprende il cammino verso la Camera il disegno di legge n. 1074, presentato durante lo scorso mese di agosto.

Uno degli adempimenti che dovrebbe essere “abrogato” sulla base dell’articolo 1 della proposta di legge originaria riguarda le comunicazioni dati delle liquidazioni Iva periodiche. La rubrica della disposizione citata è la seguente: “Abolizione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto”.

La “cancellazione” dell’adempimento dovrebbe essere fondata sull’entrata in vigore dell’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico dal 1° gennaio scorso. L’Agenzia delle entrate dovrebbe essere teoricamente in grado di “liquidare” in automatico l’Iva periodica e quindi “desumere autonomamente” le informazioni necessarie per l’emissione dei preavvisi di irregolarità.

L’inutilità della comunicazione dei dati delle liquidazioni del quarto trimestre dell’anno
Il legislatore ha previsto l’obbligo di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche con riferimento all’intero periodo di imposta. L’adempimento riguarda anche i dati relativi al periodo ottobre/dicembre, ma sarà agevole spiegare come l’adempimento, almeno per ciò che riguarda l’ultima parte dell’anno, è superfluo e poco utile.

Si consideri, ad esempio, la situazione dei contribuenti che liquidano l’Iva con periodicità trimestrale. Le liquidazioni periodiche sono tre, invece le operazioni relative al trimestre 1° ottobre – 31 dicembre confluiscono direttamente all’interno della dichiarazione Iva annuale.
Nonostante le tre liquidazioni periodiche riguardino il periodo 1° gennaio – 30 settembre, i contribuenti trimestrali sono per ora obbligati a comunicare anche i dati delle operazioni dell’ultimo trimestre, pur non trattandosi di una liquidazione periodica.

Il risultato del quarto trimestre, al netto dell’acconto Iva, dovrebbe confluire nella dichiarazione annuale, ma in numerosi casi l’importo a debito o a credito, di cui alla liquidazione periodica, potrebbe essere diverso dal risultato indicato nel modello di dichiarazione annuale. In tale ipotesi, l’Agenzia delle entrate, per effettuare i controlli e procedere all’emissione del relativo preavviso di irregolarità, dovrà comunque attendere la presentazione della dichiarazione annuale.

Si consideri, ad esempio, un contribuente “trimestrale” che nell’anno 2018 ha applicato la percentuale (di detrazione) di pro - rata pari al 20 per cento. A seguito dell’applicazione di tale percentuale e tenendo conto degli acquisti effettuati nell’ultimo trimestre, l’ultimo periodo dell’anno evidenzia un debito di 3.000 euro. Tale risultato è indicato nella liquidazione Iva periodica (ottobre/dicembre) i cui dati vengono trasmessi all’Agenzia delle entrate.

In sede di dichiarazione annuale il contribuente provvede a riliquidare l’imposta per l’intera annualità tenendo conto della percentuale di pro - rata di detrazione incrementata al 90 per cento. In tale ipotesi, la maggiore detrazione dell’Iva potrebbe “rovesciare” completamente il risultato finale trasformando il debito dell’ultimo periodo dell’anno, pari a 3.000 euro, in un credito ad esempio ammontante a 2.000 euro (dal quadro VX del modello di dichiarazione Iva annuale).

È evidente, almeno in questo caso, come l’Agenzia delle entrate non possa affatto fondare l’attività di controllo sulle ultime liquidazioni periodiche trasmesse telematicamente. Sarà dunque necessario attendere almeno la presentazione della dichiarazione Iva annuale, il cui adempimento scade il 30 aprile.

Il legislatore avrebbe potuto perlomeno prevedere la cancellazione dell’adempimento per ciò che riguarda gli ultimi tre mesi dell’anno. Lo stesso problema interessa i contribuenti che liquidano l’Iva con periodicità mensile con riferimento alla liquidazione periodica di dicembre. Anche in questo caso il risultato finale dell’ultima liquidazione dell’anno potrebbe non coincidere con il credito o il debito risultante dal modello annuale.

L’abrogazione dell’adempimento: possibili scenari futuri
Nonostante il testo originario della proposta di legge (n. 1074) prevede l’abrogazione dell’adempimento, risulta evidente come le effettive intenzioni siano molto diverse.

Dopo l’avvio dell’esame e della discussione parlamentare del disegno di legge sulle semplificazioni, i tecnici dell’Agenzia delle entrate hanno dato parere favorevole all’abrogazione dell’obbligo di comunicazione dei dati Iva relativamente al quarto trimestre dell’anno.
Tuttavia, la novità non è incondizionata. Si tratterebbe di una mera facoltà riconosciuta esclusivamente ai contribuenti nell’ipotesi in cui fosse anticipata – facoltativamente – la presentazione della dichiarazione Iva annuale entro la data del 28 febbraio di ogni anno (il 29 per gli anni bisestili). In questo caso, l’abrogazione dell’adempimento sarebbe collegata alla possibilità dell’Agenzia delle entrate di acquisire direttamente i dati dal modello di dichiarazione Iva annuale.

In realtà non si comprende per quali ragioni l’adempimento relativo al quarto trimestre, considerata la “scarsa efficacia”, non possa essere cancellato indipendentemente dal momento in cui i contribuenti provvedano materialmente ad inviare la dichiarazione Iva annuale. Ancora una volta, nonostante tutte le promesse, si tratta di una finta semplificazione in quanto la cancellazione di un obbligo “inutile” è subordinato ad un aggravio degli adempimenti. I contribuenti, se intenderanno non presentare la comunicazione dei dati del quarto trimestre saranno di fatto obbligati ad anticipare la presentazione della dichiarazione Iva annuale.

La proroga al 10 aprile 2019 della quarta liquidazione periodica
Il legislatore fiscale si è ben reso conto, durante questi giorni, della sovrapposizione degli adempimenti fiscali. È stato prorogato al 30 aprile prossimo il termine per l’invio dei dati del c.d. esterometro di gennaio e febbraio (scadenze originarie fine febbraio e fine marzo). È stata altresì prevista la proroga dal 28 febbraio al 10 aprile dei dati relativi alle liquidazioni periodiche del quarto trimestre 2019. La nuova scadenza anticipa di soli 20 giorni il termine per la presentazione della dichiarazione Iva annuale. Si potrebbe paradossalmente verificare che la dichiarazione Iva sia presentata precedentemente rispetto all’ultima comunicazione periodica. Si tratta, ancora una volta, dell’evidente dimostrazione della scarsa efficacia o perlomeno dell’inutilità di questo adempimento se riferito all’ultima parte dell’anno.
.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy