13 novembre 2018

Contribuenti alla cassa con una pace fiscale che non trova “pace”

A cura di Giuseppe Avanzato

Oggi sono chiamati alla cassa i contribuenti che intendono definire in maniera agevolata gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione. Inizia così il percorso “a ostacoli” della pace fiscale introdotta dal DL 119/2018 che vedrà coinvolti contribuenti e addetti ai lavori fino a maggio del prossimo anno.

Per molti autori, difatti, i dubbi interpretativi sulla norma generano non poche incertezze circa l’oggetto della definizione e i soggetti che possono beneficiare dell’istituto in quanto la disposizione sulla pace fiscale manca di chiarezza e semplicità espositiva.

A ciò si aggiunga che l’Agenzia delle entrate, chiamata dallo stesso legislatore a emanare i provvedimenti attutivi, spesso, spingendosi oltre i compiti alla stessa affidati, interpreta le norme oltre il dettato letterale, con ciò contribuendo a complicare ulteriormente l’applicazione delle stesse.

La scadenza di oggi e, in particolar modo, quella del prossimo 23 novembre non è indenne da tali problematiche.

Infatti, con la pubblicazione del provvedimento emanato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate d’intesa con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, oltre a essere state definite le modalità e i termini di versamento relativi ad avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio e accertamenti con adesione, notificati o sottoscritti fino al 24 ottobre 2018, l’amministrazione finanziaria ha puntualizzato l’ambito applicativo dell’istituto.

Ebbene, a parere di molti autori alcune prese di posizione dell’Agenzia su tale argomento, risultano opinabili.

Ci si riferisce, in particolare, alla lettura data dall’amministrazione all’art. 2 co. 1 del DL citato, nella parte in cui afferma che eventuali ricorsi presentati dal contribuente dopo il 24 ottobre (data di entrata in vigore del Decreto) costituiscono causa ostativa per l’accesso alla definizione agevolata così come l’eventuale presentazione di un istanza di accertamento con adesione oltre il suddetto termine. In altri termini, per l’Amministrazione finanziaria, l’eventuale presentazione di un’istanza di accertamento con adesione o di un ricorso dopo il 24 ottobre inibisce la possibilità per il contribuente di accedere alla definizione.

Tuttavia, a parere di molti dal tenore letterale della norma non pare possibile rinvenire una tale preclusione in quanto il co. 1 della disposizione citata si limita a prevedere che “Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che residua dopo la data di entrata in vigore del presente decreto”.

Una riflessione è però doverosa. Appare chiaro che, per effetto del decreto attuativo emanato, gli uffici dell’Agenzia delle entrate non potranno che attenersi pedissequamente alle indicazioni contenute nel provvedimento, negando quindi il perfezionamento della procedura ai contribuenti che dopo il 24 ottobre avranno presentato istanza di accertamento con adesione o ricorso. Tale aspetto dunque deve essere valutato con la dovuta attenzione dai contribuenti. Si ricorda, infatti, che il co. 4 dell’art. 2 prevede che “In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività relative a ciascuno dei procedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3”. Per effetto di quanto illustrato i contribuenti che hanno notificato un ricorso dopo il 24 ottobre (data di entrata in vigore del DL), ma hanno comunque deciso di aderire all’istituto correranno il rischio di vedersi negare la definizione agevolata con l’effetto che nel frattempo gli atti oggetto della richiesta di definizione saranno ormai divenuti definitivi (a causa della mancata costituzione in giudizio) e verranno perciò iscritti a ruolo per intero (imposte più sanzioni). Discorso analogo dovrà farsi per coloro che dopo avere presentato istanza di accertamento con adesione decideranno di aderire all’istituto.

Per quanto detto il contribuente che ricade in tali fattispecie, dovrà valutare con la dovuta attenzione l’opportunità di aderire alla definizione in parola.
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