12 febbraio 2019

Forfetario: prestazioni verso ex datore di lavoro

In alcuni casi il limite si applica anche a seguito dell’avvenuta interruzione del rapporto da più di due anni

Autore: Nicola Forte
In alcuni casi i contribuenti che effettuano prestazioni nei confronti dell’ex datore di lavoro potrebbero rimanere fuori dal regime forfetario anche se sono decorsi più di due anni dall’interruzione del rapporto con l’ex datore di lavoro.
Tale situazione è conseguente alla circostanza che la verifica della prevalenza dell’attività verso il datore di lavoro potrà essere effettuata a consuntivo, quindi solo al termine dell’esercizio in corso.

La nuova causa ostativa
L’articolo 1, comma 57, lett. d – bis) della Legge n. 190/2014, aggiunta dalla Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018), nega l’ingresso nel regime forfetario ai contribuenti la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi di imposta.
Come già anticipato, la verifica della sussistenza della causa ostativa potrà essere effettuata al 31 dicembre dell’anno di riferimento. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito nel corso di un incontro con la stampa specializzata che il requisito della prevalenza deve essere determinato con riferimento ai ricavi o ai compensi.

A tal proposito dovrebbe essere irrilevante l’ammontare complessivamente fatturato dovendo più correttamente farsi riferimento agli incassi avvenuti nel corso del periodo di imposta. Ad esempio, il contribuente potrebbe aver emesso in data 30 dicembre una fattura di un importo rilevante nei confronti dell’ex datore di lavoro, ma l’incasso del corrispettivo potrebbe essersi verificato all’inizio dell’anno successivo. Tale circostanza potrebbe concorrere a spostare “l’ago della bilancia” e l’attività dell’anno, utilizzando quale parametro di riferimento gli incassi effettivi, potrebbe essere stata svolta prevalentemente nei confronti di clienti diversi rispetto all’ex datore di lavoro. In tale ipotesi il contribuente potrebbe continuare a permanere nel regime forfetario.

In ogni caso, trattandosi di una causa ostativa, gli effetti negativi devono essere verificati nello stesso anno e non nel periodo di imposta precedente. Conseguentemente se al termine del periodo di imposta la causa ostativa risulta verificata, il contribuente deve uscire dal regime forfetario con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Le prestazioni verso l’ex datore di lavoro dei due anni precedenti
La verifica circa la sussistenza della causa ostativa in esame può determinare, in alcuni casi, la fuoriuscita dal regime forfetario anche se il rapporto di lavoro si è interrotto da più di due anni.
Il caso riguarda un contribuente che ha interrotto il rapporto di lavoro dipendente al 31 dicembre 2017, che nell’anno 2018 ha applicato il regime forfetario e che nel successivo anno 2019 ha effettuato prevalentemente prestazioni verso l’ex datore di lavoro.

La verifica, come anticipato, deve essere effettuata al 31 dicembre dell’anno 2019 e se la condizione della prevalenza risulta confermata il contribuente dovrebbe uscire dal forfait con decorrenza dal 1° gennaio 2020. A tal proposito potrebbe obiettarsi che all’inizio dell’anno 2020 sarebbero decorsi più di due anni dall’interruzione del rapporto con l’ex datore di lavoro (avvenuta in data 31 dicembre 2017) e quindi non sussisterebbe la causa ostativa in rassegna. Questa argomentazione non può essere condivisa in quanto risulterebbe di fatto vanificato il limite di due anni indicato dalla disposizione in commento. Se questa interpretazione fosse ritenuta corretta il contribuente potrebbe restare all’interno del regime forfetario in continuità negli anni 2018, 2019 e 2020 e certamente non è questa la soluzione che aveva in mente il Legislatore.

Più correttamente deve ritenersi che essendosi verificata la causa ostativa al 31 dicembre dell’anno 2019, il contribuente risulterà obbligato ad uscire dal regime forfetario dal 1° gennaio 2020 per poi potervi rientrare nell’anno successivo se, in coincidenza di tale annualità, non abbia superato il limite di ricavi e di compensi pari a 65.000 euro.
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