7 settembre 2019

Isa in grave ritardo ed in confusione totale

Il 30 settembre è in scadenza il termine per eseguire i pagamenti del saldo 2018 e primo acconto 2019 e il nuovo strumento induttivo è ancora incompleto

Autore: Mimma Cocciufa e Tonino Morina
Il debutto degli indici sintetici di affidabilità fiscale continua a destare perplessità e grande incertezza tra i contribuenti e gli addetti ai lavori. Il 30 settembre 2019 scade il termine per eseguire i pagamenti del saldo 2018 e primo acconto 2019 per i modelli Redditi e Irap 2019, per l’anno 2018, e il nuovo strumento induttivo è ancora soggetto a revisioni.

Il 30 agosto 2019 l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il nuovo prodotto software “il tuo Isa 2019” versione 1.0.7, che consente il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli Isa approvati. Nell’annunciare il nuovo prodotto, l’Agenzia precisa che le precedenti versioni del software di compilazione tenevano già conto delle modifiche contenute nel decreto ministeriale del 9 agosto 2019, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 192 del 17 agosto 2019. Occorre ora verificare sul campo se è vero che le precedenti versioni tenevano già conto delle modifiche.
Giovedì 5 settembre l’Agenzia ha finalmente reso disponibile il software “Procedura di controllo degli indici sintetici di affidabilità allegati ai modelli Redditi 2019”, che informa il contribuente della presenza di eventuali anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche de “Il tuo Isa 2019”.

La pubblicazione del software consente l’invio della dichiarazione dei redditi comprensiva del modello Isa 2019, che può essere compilato usando la funzionalità informatica “Il tuo Isa”. Per verificare la correttezza delle dichiarazioni contenenti allegati Isa, è necessario installare l’applicazione, altrimenti si va incontro allo scarto e il modello Redditi “con allegati” finisce tra le dichiarazioni non conformi. In ogni caso, la procedura informatica segnala la situazione al contribuente. Insomma, si è già a 23 giorni dalla scadenza dei versamenti fissata al 30 settembre 2019, ed i contribuenti non sono ancora in grado di chiudere i conti dei redditi dell’anno 2018 e compilare i modelli Isa 2019. In pratica, viene calpestata la legge sui diritti del contribuente, legge 212/2000, la quale dispone che, in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

L’altalena impazzita dei calcoli Isa
Alcuni risultati del programma di calcolo sono spesso sorprendenti. Capita che:
  • con il punteggio non superiore a 6, il sistema non “consigli” alcuna integrazione dei ricavi o compensi, quando, invece, dovrebbe consigliare l’adeguamento;
  • con punteggio superiore a 8, il sistema “consigli” di aumentare i ricavi o compensi;
  • per alcuni modelli, il programma segnali anomalie che bloccano il calcolo, perché è in attesa di aggiornamento.

Insomma, alla prova dei fatti, i nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale rischiano di rivelarsi l’ennesimo strumento che contrasta con la propria denominazione. Si parla di affidabilità, ma lo strumento è ancora inaffidabile. La confusione fiscale è al massimo storico. Purtroppo, in tema di strumenti induttivi, dai coefficienti del 1989, ai parametri e agli studi di settore dal 1998 al 2017, il Fisco non ne indovina una. Sono passati 30 anni, e con gli Isa di quest’anno la situazione è peggiorata. Si parla spesso di semplificazione del sistema fiscale, ma nei fatti è una continua complicazione. Una dimostrazione in questo senso è proprio nel debutto degli Isa, che per i modelli Redditi 2019, per il 2018, hanno sostituito i vecchi studi di settore ed i parametri, ma che ancora, a pochi giorni dalla scadenza dei versamenti, sono stati oggetto di modifiche. Per evitare ulteriore confusione, sarebbe il caso di bocciare gli Isa 2019 e rinviarli al prossimo anno, considerando i modelli Isa 2019 solo prove “sperimentali”, in attesa di un “tuo Isa” più affidabile.

La richiesta di disapplicare gli Isa 2019
Considerate le numerose criticità ed incongruenze emerse dal sistema di calcolo degli Isa, il consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, nel corso di un video forum che si è svolto il 5 settembre 2019, alla presenza dei vertici dell’agenzia delle Entrate, ha fatto presente la necessità di una proroga al prossimo anno degli Isa. Hanno perciò chiesto la disapplicazione degli Isa o, in alternativa, l’impiego degli stessi ai soli fini statistici, senza alcuna valenza fiscale per l’anno d’imposta 2018.

Gli Isa hanno sostituito i parametri e gli studi di settore
Dal 2018 i nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale sostituiscono gli studi di settore e i parametri. Dopo venti anni di studi di settore, dal 1998 al 2017, e 21 anni di parametri, dal 1997 al 2017, dal 2018 è infatti previsto il superamento dei predetti strumenti, a seguito dell’introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. E’ stabilito che le norme relative all’applicazione dei parametri e degli studi di settore cessano di produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con riferimento ai periodi d’imposta in cui si applicano gli Isa. E’ inoltre disposto che le norme che, per fini diversi dall’attività di controllo, rinviano alle disposizioni in materia di studi e parametri, si intendono riferite anche agli Isa.

Sanzioni per l’omessa compilazione del modello
I contribuenti obbligati alla compilazione del modello Isa rischiano una sanzione, se omettono di presentare il modello. L’omessa comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale, o la comunicazione inesatta o incompleta degli stessi dati, è infatti punita con la sanzione da 250 euro a 2.000 euro.

L’Agenzia delle Entrate, prima della contestazione della violazione, dovrà mettere a disposizione del contribuente, con le modalità previste per agevolare l’adempimento spontaneo, cosiddetta compliance, le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. E’ prevista l’indicazione, nel testo delle comunicazioni, di un apposito “invito” al contribuente a presentare, se lo stesso non l’ha fatto, il modello Isa, analogamente a quanto era previsto per gli studi di settore.

Sono interessati i contribuenti che dichiarano redditi derivanti da attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali risulta approvato il modello Isa e che, in sede di dichiarazione, non hanno presentato il modello e non hanno indicato una causa di esclusione che li esoneri dalla presentazione dello stesso. Questa modalità di comunicazione telematica consente di fornire indicazioni al contribuente circa gli adempimenti dichiarativi relativi agli Isa per consentire allo stesso, se non vi ha in precedenza correttamente provveduto, di adempiere all’obbligo di presentazione del modello Isa. Per il caso di omessa presentazione del modello Isa, è inoltre previsto che l’Agenzia delle Entrate può procedere, previo contraddittorio, all’accertamento induttivo dei redditi, dell’Irap e dell’Iva.

Insomma, prima di emettere l’accertamento, è indispensabile il confronto preventivo “ufficio – contribuente”. Il contraddittorio preventivo “rende la pretesa tributaria più credibile e sostenibile” e scongiura l’effettuazione di recuperi non adeguatamente supportati e motivati perché non preceduti da un effettivo confronto.

Isa allo specchio con gli studi di settore
Sono diversi i contribuenti che, dopo avere fatto i calcoli sulla base del programma disponibile, si sono sorpresi dei risultati degli Isa. Molti contribuenti, più o meno a parità di dati con gli anni precedenti, che avevano ricavi o compensi di ammontare superiore a quelli stimati dallo studio di settore mediante lo strumento Ge. ri. co. (gestione dei ricavi e compensi), sono clamorosamente “bocciati” dagli Isa, con punteggi bassi e “consigli” di adeguamenti esagerati. Capita anche il contrario, con contribuenti per i quali lo studio di settore richiedeva adeguamenti esagerati, ma che per gli Isa sono “affidabili” con punteggio magari pari a 10.

Al riguardo, si ricorda che con i nuovi Isa il Fisco valuta l’affidabilità del contribuente attribuendo un voto, da 1 a 10. Però, il voto 6, che a scuola significa promozione, per gli Isa significa bocciatura. Infatti, da uno a sei, non si supera l’esame del Fisco. Chi vuole la promozione Isa deve pagare, nel senso che è permesso l’adeguamento, aumentando i componenti positivi, cioè i ricavi o i compensi dichiarati. Il livello di affidabilità minima deve essere superiore a 6.

Ma anche superando il 6, capita che nel modello di elaborazione degli indici sintetici di affidabilità, “applicazione calcolo Isa”, vengano proposti “ulteriori componenti positivi consigliati per massimizzare il punteggio di affidabilità”. Insomma, il contribuente può migliorare il punteggio, dichiarando ulteriori ricavi o compensi che non risultano dalle scritture contabili, ma che diventano rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva, nonché dei contributi previdenziali. Resta fermo che il contribuente soggetto agli Isa non è obbligato ad eseguire alcun adeguamento. La scelta di adeguare i ricavi o compensi dichiarati a quelli presuntivamente stimati dagli Isa, così com’era per gli studi di settore o i parametri, è una facoltà.

Per di più, per l’Isa, il contribuente può aumentare i ricavi o compensi, stabilendo a che livello adeguarsi, senza cioè l’obbligo di raggiungere il punteggio più alto. La valutazione va fatta caso per caso, in particolare, nei casi in cui il contribuente ha commesso qualche “peccato” di cui farsi perdonare. Invece, nei casi in cui il contribuente ritiene di non doversi adeguare, perché non ha evaso nulla, è bene che lo stesso lo faccia presente, indicando i motivi del mancato adeguamento nelle note del modello Isa, nella speranza che, come si è detto, gli Isa 2019 vengano magari bocciati e rinviati al prossimo anno.
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