17 settembre 2018

Pace fiscale: riflessioni in attesa della nuova sanatoria

A cura di Giuseppe Avanzato

Sembra ormai certo l’inserimento della c.d. pace fiscale nella Legge di Bilancio 2019 o nel decreto fiscale collegato, sebbene, ad oggi, ancora piuttosto incerti appaiano i confini della futura misura prevista dal governo.

È notizia di qualche giorno fa la dichiarazione del sottosegretario al MEF in base alla quale la prossima sanatoria sarà la più ampia possibile oltre ad essere molto simile a quella del 2002.

Del resto l’ultimo condono fiscale voluto dal governo Berlusconi aveva portato nelle casse dello Stato oltre 40 miliardi di euro. Alla luce delle prime dichiarazioni del governo e delle indiscrezioni trapelate, pertanto, pare che la Manovra di Bilancio 2019 prevederà un intervento normativo in materia fiscale ampio e articolato su più piani, finalizzato alla definizione in forma agevolata non solo delle cartelle di pagamento già emesse dall’Agenzia delle Entrate Riscossione ma anche della fattispecie afferenti la fase precedente all’accertamento, le liti potenziali e le controversie pendenti dinnanzi agli organi della giustizia tributaria.

La misura, almeno nelle prime intenzioni dell’Esecutivo, non dovrebbe avere finalità di condono ma meramente l’obiettivo di agevolare i contribuenti in difficoltà ovvero coloro che a causa di condizioni economiche disagiate non sarebbero in grado, pur volendo, di ottemperare ai debiti fiscali pregressi.

Alla luce di ciò, la somma richiesta ai contribuenti per regolarizzare la loro posizione con il Fisco dovrebbe essere commisurata al reddito dichiarato e alle difficoltà economiche dei medesimi. Ma è necessario ribadire che tale orientamento dovrà essere confermato dal Governo nei prossimi giorni.

La definizione delle irregolarità nella fase precedente all’accertamento dovrebbe prevedere un ravvedimento operoso rinforzato cioè maggiormente conveniente rispetto a quello ordinario. In sostanza, il contribuente per mettersi in regola rispetto alle irregolarità commesse dovrà integrare la relativa dichiarazione dei redditi e versare il 15% (o il 20%) sulla parte incrementale delle imposte dovute. L’Iva dovrà invece essere versata integralmente trattandosi di un tributo armonizzato.

La definizione delle liti potenziali (ad esempio la definizione dei processi verbali di constatazione e degli avvisi di accertamento) dovrebbe avvenire mediante lo stralcio integrale delle sanzioni e degli interessi di mora e il versamento delle sole imposte definite con l’ufficio nel corso del procedimento di adesione. Si tratterebbe, in estrema sintesi, di una procedura “speciale” per effetto della quale il contribuente potrebbe ottenere un notevole vantaggio economico rispetto alle somme dovute.

La rottamazione delle liti tributarie, invece, dovrebbe prevedere oltre allo stralcio integrale delle sanzioni e degli interessi di mora il pagamento delle somme dovute in modo differenziato a seconda del grado e dell’esito del giudizio pendente. Ad esempio il contribuente vittorioso nel primo grado di giudizio potrebbe chiudere la pendenza (ed evitare l’appello dell’ufficio) pagando il 50% del dovuto ovvero se vittorioso anche nel secondo grado di giudizio pagando solo il 20% di quanto dovuto all’Erario.

Laddove il contribuente, invece, risulti soccombente in contenzioso o sia soccombente solo in parte la pace fiscale potrebbe prevedere lo stralcio delle sanzioni e degli interessi mentre le somme dovute potrebbero essere oggetto di conciliazione tra le parti.

Ad oggi parrebbe plausibile l’esclusione dalla futura sanatoria dei contribuenti che hanno aderito alle precedenti misure di definizione agevolata (rottamazione) ma non hanno saldato o non salderanno i relativi debiti.

E ciò per l’assorbente motivo che eventuali notizie in senso opposto indurrebbero certamente una paralisi nella riscossione delle somme ancora dovute sulle rate in scadenza, in quanto i contribuenti potrebbero scientemente sospendere o non eseguire affatto i pagamenti sperando di ottenere condizioni più vantaggiose dalla nuova misura con ovvie ripercussioni sulle entrate stimate dalla legge di Bilancio 2018.

Non si può invece escludere un’eventuale remissione in bonis per i contribuenti che non hanno ottemperato ai pagamenti delle rate previste nei termini stabiliti al pari di quanto già avvenuto con la prima edizione della rottamazione.

Parimenti, sembra plausibile ipotizzare l’esclusione dall’annunciata sanatoria per imposte e i versamenti afferenti il Modello Redditi 2018, in quanto anche in questo caso eventuali notizie di senso differente potrebbero indurre i contribuenti a sospendere i pagamenti in scadenza per effetto delle aspettative di minore esborso indotte dalla futura misura.

Senza dubbio, immediato effetto delle aspettative indotte dall’annuncio della pace fiscale sarà il blocco dei ravvedimenti. Ciò avverrà in misura ancor più significativa laddove la futura sanatoria abbia ad oggetto anche gli omessi versamenti. È chiaro, infatti, che la paventata ipotesi di un ravvedimento rafforzato nei termini più sopra descritti rende certamente meno vantaggioso per i contribuenti il ricorso alla versione ordinaria dell’istituto. Con quest’ultimo, infatti, i contribuenti sono sempre e comunque chiamati al pagamento delle sanzioni, seppure in misura ridotta, invece, come anticipato, per effetto della sanatoria vi sarebbe (così come previsto nel condono del 2002) lo stralcio integrale di queste ultime.

Discorso analogo potrebbe farsi per gli avvisi d’accertamento che vengono notificati in questi giorni o lo saranno nei prossimi.

In tal caso, infatti, al contribuente converrà presentare istanza di accertamento con adesione al fine di prolungare i termini per l’impugnazione per poi aderire a seconda dei casi alla definizione delle liti potenziali (qualora ancora non si sia presentato ricorso) o pendenti (laddove il ricorso sia già stato presentato) ottenendo in entrambi i casi più sicuri vantaggi.

Infine, con riferimento ai giudizi già incardinati è ovvio l’interesse dei contribuenti a mantenere in vita il giudizio pendente al fine di potere eventualmente approfittare dei vantaggi offerti dalla futura misura di definizione delle liti.
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