3 ottobre 2018

Regime premiale: a rischio i semplificati per cassa

A cura di Giuseppe Avanzato

Come noto, al fine di adeguare il funzionamento degli SDS al nuovo regime di contabilità semplificata, per l’anno d’imposta 2017, sono stati introdotti i c.d “correttivi per cassa” i quali avrebbero dovuto eliminare le distorsioni sul funzionamento di Ge.Ri.Co derivanti dalle novellate modalità di determinazione del reddito previste per le imprese minori improntate (in termini generali) sul criterio di cassa.
Il ruolo assunto dai correttivi è senza dubbio fondamentale in quanto il corretto funzionamento degli studi di settore non incide esclusivamente sulla determinazione dei soggetti che saranno sottoposti a controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria ma anche sul riconoscimento del regime premiale previsto dall’art. 10 del DL 201/2011 per i soggetti congrui e coerenti agli studi stessi.

Ebbene, come evidenziato in precedenti articoli, sebbene nella maggior parte dei casi i correttivi introdotti hanno funzionato correttamente, non si può non evidenziare come per talune categorie di contribuenti, al contrario, quest’ultimi hanno invece restituito valori falsati di congruità, normalità e coerenza.

Questo è accaduto in alcuni SDS riferiti alle imprese esercenti attività di servizi.
Ad esempio lo studio di settore WG50U, previsto per il Codice Ateco 433901, restituiva un risultato di non congruità e non coerenza piuttosto significativo, laddove, invece, a parità di dati contabili ed extracontabili applicando il medesimo SDS con riferimento all’anno d’imposta 2016, il report restituito dallo studio sarebbe stato esattamente l’opposto ovvero contribuente congruo, normale e coerente.
Discorso analogo potrà farsi con riferimento allo studio di settore WG68U previsto con riferimento alle imprese di trasporto relativamente ai contribuenti che hanno optato, nel periodo d’imposta 2017, per il c.d. regime del “registrato” previsto dall’art. 18, comma 5, del DPR n. 600 del 1973. Per tali contribuenti, infatti, era intervenuta la stessa Agenzia delle entrate con la circolare n. 14/E del 2018 attraverso la quale l’ufficio, al fine di ovviare alle anomalie restituite dallo studio, suggeriva ai contribuenti di inserire un’apposita annotazione nel campo “Note Aggiuntive” di GERICO 2018, al fine di consentire agli Uffici di valutare opportunamente le risultanze di non congruità derivanti dall’applicazione dello studio stesso.

Soluzione palesemente inadeguata se si considera che essa in ogni caso non eliminava il problema della preclusione ai contribuenti non congrui dell’accesso al regime premiale.
Infine, sono state evidenziate delle anomalie anche negli studi afferenti il settore del commercio. Nello specifico si fa riferimento studio di settore YM05U previsto per il Codice Ateco 477210 “Commercio al dettaglio di calzature e accessori”.
Ebbene, appare chiaro che per la platea di contribuenti penalizzati dalle distorsioni insite negli studi di settore le conseguenze non sono state poche o di poco conto.

È necessario sottolineare infatti come l’inibizione dell’accesso al regime premiale per tali soggetti appaia del tutto ingiustificata.
Si ricorda all’uopo che tale regime, previsto dall'articolo 10, del Decreto-Legge n. 201 del 2011 dispone, a favore dei soggetti congrui e coerenti, anche per effetto dell'adeguamento, limitazioni ai poteri di accertamento ed in particolare:
  • La preclusione per l’A.F. di eseguire nei confronti degli stessi accertamenti di tipo "analitico - presuntivo";
  • La possibilità di ricorrere alla determinazione sintetica del reddito complessivo solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato;
  • La riduzione di un anno del termine di decadenza per l'attività di accertamento effettuata ai fini delle imposte dirette e dell'IVA.

Appare chiaro, dunque, come i malfunzionamenti di Ge.Ri.Co abbiano inevitabilmente danneggiato alcuni contribuenti per i quali la condotta virtuosa, differentemente rispetto ad altri, non ha generato alcun beneficio.
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