19 febbraio 2026

Commercialista esterno e bancarotta documentale: responsabilità solo in concorso con l’amministratore 

Fiscal Sentenze n. 06 - 2026
Autore: Angela Taverna

Con la Sent. 6314 Sez. V del 17/02/2026 viene definito che il commercialista, quale soggetto esterno alla società, non risponde autonomamente del reato di bancarotta fraudolenta documentale neppure nell’ipotesi in cui distragga le somme ricevute per il pagamento dei tributi, anche se abbia falsificato le scritture al fine di ingannare gli imprenditori. I reati fallimentari, infatti, sono reati propri: il soggetto estraneo può essere chiamato a risponderne solo a titolo di concorso (materiale o morale) con l’intraneo. 

 

In difetto di concorso, la condotta del professionista che si appropri delle somme e, mediante alterazioni contabili, impedisca agli amministratori di accorgersene, può integrare reati comuni, quali truffa o appropriazione indebita, eventualmente aggravata.

I fatti

La Società X S.r.l., dichiarata fallita con sentenza del 9.05.2025, vede come imputati Tizio, in qualità di amministratore di diritto, Caio, quale amministratore di fatto, e Sempronio, commercialista esterno incaricato della tenuta della contabilità della società stessa.

Agli imputati veniva contestata la bancarotta fraudolenta documentale (ex art. 216, comma 1, n. 2, e art. 223, comma 1, l. fall.), dovuta alla cattiva gestione delle scritture contabili, con conseguente impossibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari. Veniva contestata, altresì, la bancarotta semplice per aggravamento del dissesto attraverso omessa richiesta di fallimento (art. 217, comma 1, n. 4, e art. 224, l. fall.).

In primo grado, il Tribunale di Genova pronunciava assoluzione nei confronti di Tizio, di Caio e del commercialista esterno. Il giudice di merito escludeva addebiti anche solo colposi in relazione alla totale inattendibilità delle scritture contabili e all’esito fallimentare.

Secondo il primo giudice, gli amministratori avevano affidato contabilità e adempimenti al commercialista, versando in maniera periodica, con strumenti tracciabili, somme destinate al pagamento delle imposte. Tali somme, invece, sarebbero state trattenute dal commercialista, causando in maniera diretta l’accumulo del passivo che aveva portato lentamente al dissesto.

Il Tribunale evidenziava, altresì, che, una volta emersa la situazione del debito fiscale, gli amministratori avevano inizialmente chiesto chiarimenti e ricevuto rassicurazioni dal commercialista, per poi attivarsi, appena accorti dell’illecito, denunciando il commercialista ed effettuando nuovi pagamenti, con richiesta di concordato preventivo e messa a disposizione di beni personali per sanare i debiti.

Il Tribunale riteneva che il commercialista esterno, in quanto soggetto estraneo alla società, in assenza di concorso con gli amministratori, non potesse rispondere in maniera autonoma dei reati di bancarotta fraudolenta, che sono a tutti gli effetti reati propri, ma semmai di reati comuni, come appropriazione indebita o truffa, per i quali disponeva la trasmissione degli atti al P.M.

In sede di gravame proposto dal P.M. e di rinnovazione dibattimentale, la Corte d’appello di Genova riformava la decisione assolutoria, riqualificando il fatto. Per gli amministratori, la Corte d’appello escludeva la bancarotta fraudolenta documentale e riqualificava il fatto in bancarotta semplice documentale, ritenendo addebitabile agli amministratori la mancata vigilanza sulla corretta tenuta contabile affidata al commercialista.

Lo stesso commercialista veniva riconosciuto come responsabile di bancarotta fraudolenta documentale, ritenendo come fatto provato l’inserimento di dati fittizi utili a non far emergere la situazione reale nei confronti dell’Erario, nonché di bancarotta semplice per l’omessa richiesta tempestiva di fallimento.

Sia l’amministratore di fatto che quello di diritto venivano ritenuti responsabili per mancata vigilanza sull’operato del commercialista e per omessa tempestiva richiesta di fallimento.

I due amministratori ricorrevano per Cassazione per tre motivi:

  • vizio di motivazione per riforma dell’assoluzione senza confronto adeguato e senza “motivazione rafforzata”;
  • violazione sull’elemento soggettivo della bancarotta semplice e sull’omessa richiesta di fallimento, richiamando anche la sequenza di condotte “riparatorie”;
  • violazione dell’art. 603, comma 3-bis, c.p.p., relativa alla rivalutazione negativa delle dichiarazioni degli imputati senza nuova escussione.
  • Il commercialista ricorreva per:
  • violazione di legge riferita alla configurabilità della fattispecie, travisamento della prova sulle dichiarazioni emerse nella rinnovazione istruttoria e doglianze sul trattamento sanzionatorio.

La decisione della Corte 

I giudici di piazza Cavour ritennero fondati tutti i ricorsi e pertanto, annullarono la sentenza impugnata, disponendo il rinvio a nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Genova.

Approfondimento

Il reato proprio è una fattispecie di reato che può essere commesso solo da chi ricopre una specifica qualifica soggettiva (la c.d. qualità o posizione), la quale non costituisce un semplice dettaglio ma a conti fatti è un c.d. “elemento costitutivo del fatto tipico”. Non può pertanto essere commesso da chiunque, lo può realizzare solo chi detiene un determinato status. Nel reato proprio la qualifica può incidere in due modi: 

  1. reato proprio esclusivo: senza la qualifica il fatto non costituisce in alcun modo reato.
  2. Reato proprio non esclusivo: senza qualifica, il fatto resta reato ma cambia titolo 

Il punto centrale è il concorso del soggetto “esterno”, chi non ha la qualifica richiesta dalla legge può rispondere del reato proprio solo se concorre con chi quella qualifica la possiede. Le regole cambiano a seconda di quanto la qualifica sia decisiva nella struttura del reato e di come incidano gli elementi speciali della fattispecie.

Risponde l’esperto 

In quali condizioni il commercialista esterno può rispondere di bancarotta fraudolenta documentale?

Può risponderne solo a titolo di concorso con i soggetti qualificati (amministratore di diritto e di fatto) poiché serve un contributo causale (come ad esempio l’alterazione delle scritture) e la consapevolezza di agevolare la condotta illecita dell’intraneo. Se invece falsifica per coprire una sua distrazione e ingannare gli amministratori, senza accordo o adesione degli stessi, di regola si resta su reati comuni (come truffa, appropriazione indebita) e pertanto non è in alcun modo configurabile una responsabilità “autonoma” per bancarotta.

Perché la Corte d’appello ha potuto condannare gli amministratori per bancarotta semplice documentale pur avendo delegato la contabilità al commercialista?

Perché la delega non elimina il dovere di vigilanza e controllo degli amministratori: se la contabilità risulta inattendibile o carente e ciò rende impossibile la ricostruzione, la condotta può essere loro imputata quantomeno come negligenza (mancata vigilanza), anche se l’operatività materiale era affidata a un professionista. Tuttavia, in Cassazione possono incidere i profili di motivazione rafforzata, elemento soggettivo e rinnovazione dell’istruttoria (specie se le dichiarazioni degli imputati sono state rivalutate in peius senza nuova escussione).

Le condotte “riparatorie” degli amministratori (denuncia del commercialista, nuovi pagamenti, richiesta di concordato, messa a disposizione di beni personali) possono escludere la bancarotta semplice per omessa richiesta di fallimento?

Possono incidere molto ma mai in maniera automatica. Servono per valutare l’elemento soggettivo, se dalle condotte può risultare che gli amministratori hanno cercato seriamente di fronteggiare la crisi (e non di “tirare troppo la corda” per aggravare il dissesto), può mancare la colpa richiesta o può non essere provato che l’omissione della richiesta di fallimento sia stata rimproverabile e causalmente collegata all’aggravamento del dissesto. Se invece l’attivazione è tardiva o solo apparente, la responsabilità può comunque ritenersi sussistente.

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