Deve essere considerato superato l’indirizzo interpretativo, secondo cui, poiché l'art. 29, comma 3-bis, D.Lgs. 276/2003 non prevede l'assunzione ex lege del lavoratore in capo all'imprenditore committenteinterponente, la fatturazione emessa dall'appaltatore, in assenza della domanda giudiziale dellavoratore, di "costituire" il rapporto di lavoro con l'appaltante, è sufficiente a legittimare la detrazionedell'Iva relativa e la deduzione dei costi fatturati per imposte dirette. In caso di violazione del divieto di intermediazione di manodopera, ai sensi della Legge n. 1369 del 1960, va comunque escluso l'interesse ad agire dell'Agenzia a richiedere il pagamento delle ritenute d'acconto al datore di lavoro interponente, qualora quello interposto le abbia già versate, giacché tale versamento non è suscettibile di rimborso odi ripetizione. Nel regime successivo all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 276/2003, invece, poiché l'obbligo di ritenuta sui redditi di lavoro dipendente postula, da un lato, l'instaurazione del rapporto di lavoro solo su domanda del lavoratore, e dall'altro, i mancati pagamenti del suo somministratore, l'omessa costituzione del rapporto di lavoro su iniziativa dei lavoratori impedisce comunque l'insorgenza in capo all'interponente dell'obbligo di operare le ritenute.
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Intermediazione illecita (453 kB)
Intermediazione illecita - Fiscal Sentenze n. 9 - 2020
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