In tema di sanzioni amministrative tributarie, l'esimente di cui all'art. 6, comma 3, del D.lgs. n. 472 del 1997 si applica in caso di inadempimento al pagamento di un tributo imputabile esclusivamente a un soggetto terzo (di regola l’intermediario cui è stato attribuito l'incarico, oltre che della tenuta della contabilità e dell'effettuazione delle dichiarazioni fiscali, di provvedere ai pagamenti), purché il contribuente abbia adempiuto all’obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria e non abbia tenuto una condotta colpevole, nemmeno sotto il profilo della culpa in vigilando.
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Violazioni tributarie. No sanzioni con frode del consulente (214 kB)
Violazioni tributarie. No sanzioni con frode del consulente - Fiscal Sentenze n. 5 - 2020
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